Corse senza sufficienti dispositivi di controllo della marcia dei treni

Corse sulle reti a scartamento normale e metrico e sulle tratte a scartamento specialeDeroga agli articoli 38, 39 e 50 dell’ordinanza sulle ferrovie (Oferr)

In linea di massima, i veicoli di testa devono essere equipaggiati con lo stesso sistema di controllo della marcia dei treni di cui dispone l’infrastruttura sulla quale circolano. Qualora ciò non fosse possibile, per poterli impiegare occorre richiedere all’UFT l’approvazione eccezionale di una deroga alle prescrizioni pertinenti. La presente direttiva precisa i requisiti che le imprese di trasporto ferroviario (ITF) e i gestori dell’infrastruttura (GI) devono soddisfare per poter utilizzare veicoli di testa senza sufficienti dispositivi di controllo della marcia dei treni. La direttiva si propone di fornire alle imprese un ausilio per le varie fasi procedurali e per la preparazione dei documenti da allegare alla domanda. Mette inoltre a disposizione documenti di supporto che permettono di preparare una documentazione completa e conforme ai requisiti in vista di ottenere le necessarie autorizzazioni.

Direttiva

Rapporto

Moduli

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/ferrovia/informazioni-specifiche/corse-senza-dispositivi-di-controllo-della-marcia-dei-treni.html