In linea di massima, per circolare in Svizzera un veicolo necessita di un’omologazione valida rilasciata sotto forma di autorizzazione d’esercizio.
L'UFT rilascia l'autorizzazione di esercizio sulla base degli articoli 6a, 7, 8 e 15a–z dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr).
Per le corse sperimentali e di prova e per i trasferimenti è necessaria un’autorizzazione d’esercizio temporanea.
L'intera procedura, dalla presentazione della domanda alla dimostrazione dell'adempimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio dell'autorizzazione, è esposta nella direttiva «Omologazione di veicoli ferroviari».
Omologazione di veicoli ferroviari
Directive sur la base des art. 6a, 7, 8 et 15a-z de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF)