Tutti i veicoli ferroviari ammessi alla circolazione in Svizzera sono iscritti in un registro centrale dei veicoli nel quale sono riportati i detentori di veicoli e i dati sull’autorizzazione di esercizio, oltre a numerose altre informazioni.
Secondo l'articolo 17a della legge sulle ferrovie l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera. In questo registro di immatricolazione nazionale (RIN; National Vehicle Register, NVR) i detentori di veicoli ferroviari sono iscritti con una marcatura di detentore (VKM, Vehicle Keeper Marking). Inoltre, alla prima ammissione alla circolazione (autorizzazione di esercizio), viene assegnato un numero di 12 cifre al materiale e ai complessi di trazione, al materiale passeggeri trainato, ai carri merci e ai veicoli speciali.
Su mandato dell'UFT la ditta ENOTRAC AG gestisce la banca dati elettronica del RIN svizzero.
Nel RIN svizzero vengono attribuiti, a ogni veicolo immatricolato in Svizzera, un detentore responsabile e un organismo responsabile della manutenzione. Il registro contiene altresì dati sull'autorizzazione di esercizio e sulle omologazioni di tipo rilasciate in Europa. Il RIN svizzero fa parte del Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione (RVE CI; European Centralised Virtual Vehicle Register, ECVVR).
Il registro svizzero di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari (RIN svizzero) è accessibile sia tramite il sito dell'UFT (Registro dei veicoli ferroviari) o direttamente all'indirizzo www.rollingstockregister.ch. I dati di un determinato veicolo possono essere consultati immettendo il numero di 12 cifre del veicolo stesso; questi dati sono accessibili al pubblico.
Per poter eseguire ricerche più ampie nella banca dati sono necessari speciali diritti di accesso, che l'UFT assegna ai richiedenti in funzione della loro qualifica.
Ulteriori diritti sono assegnati a:
- detentori di veicoli;
- proprietari di veicoli;
- organismi responsabili della manutenzione di veicoli (organismi ECM); e
- autorità svizzere, organismi di controllo riconosciuti o designati e altre organizzazioni.
Al Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione (RVE CI; European Centralised Virtual Vehicle Register, ECVVR), di competenza dell'Agenzia ferroviaria europea, si accede tramite il sito https://vvr.era.europa.eu (accesso mediante login). Nel RVE CI sono consultabili i dati dei veicoli iscritti in un registro di immatricolazione nazionale collegato al RVE CI. Per ottenere l'accesso è necessario registrarsi come utente. Ogni utente riceve i diritti di accesso corrispondenti al proprio ruolo; i diritti sono retti dal numero 3.3 dell'allegato alla decisione 2011/107/UE. La loro assegnazione va richiesta per e-mail all’UFT. Per poter accedere al RVE CI si deve disporre di un indirizzo e-mail valido.
I detentori registrati con una marcatura di detentore di veicoli (VKM, Vehicle Keeper Marking) ricevono l'accesso al registro svizzero di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari (RIN svizzero) con la possibilità di modificare determinati dati dei propri veicoli; ad esempio, spetta al detentore attribuire i veicoli a un proprietario o a un organismo responsabile della manutenzione (organismo ECM).
Assegnazione del codice VKM
La marcatura di detentore di veicoli (VKM) è un codice composto da 2 a 5 lettere maiuscole. Il codice VKM viene attribuito congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e dall'Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia (OTIF).
I detentori con sede sociale in Svizzera e privi di codice VKM possono richiedere tale codice all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) inviando l'apposito formulario, debitamente compilato e firmato, in forma cartacea o (dopo averlo scandito) per via elettronica in formato PDF. Prima di inviare la richiesta il detentore deve verificare sul registro VKM (VKMR) se il codice desiderato è ancora disponibile. L'UFT controlla i dati ricevuti e li trasmette all'OTIF.
I detentori di veicoli la cui sede sociale non è in Svizzera devono rivolgersi, per l'assegnazione del codice VKM, all'autorità competente dello Stato in cui hanno la loro sede sociale.
Detentori esteri di veicoli con codice VKM
Per i detentori di veicoli con sede sociale al di fuori della Svizzera e già provvisti di un codice VKM assegnato dall'ERA e dall'OTIF, ai fini della registrazione come detentori nel RIN svizzero sono sufficienti i seguenti dati:
- codice VKM;
- indirizzo completo della sede sociale dell'impresa;
- cognome, nome, numero telefonico e indirizzo e-mail della persona di contatto designata.
La richiesta di registrazione va inviata all'UFT per e-mail.
Una volta effettuata la registrazione, l'UFT invia per e-mail le credenziali di accesso alla banca dati alla persona di contatto designata nella richiesta. La registrazione nel RIN svizzero come detentore di veicoli è gratuita.
Accesso come proprietario di veicoli
I proprietari di veicoli ferroviari ricevono un accesso limitato ai diritti di lettura e possono consultare solo i dati dei propri veicoli.
La richiesta di accesso, da inviare per e-mail all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), deve contenere i seguenti dati:
- nome e indirizzo completo;
- cognome, nome, numero telefonico e indirizzo e-mail della persona di contatto designata.
Una volta effettuata la registrazione, l'UFT invia le credenziali di accesso alla banca dati per e-mail alla persona di contatto designata nella richiesta. La registrazione nel RIN svizzero come proprietario di veicoli è gratuita.
Accesso come osservatore
Le autorità svizzere, gli organismi di controllo riconosciuti o designati come pure altre organizzazioni ricevono i diritti di lettura dei dati presenti nel RIN svizzero. L'elaborazione di dati non è possibile.
La richiesta, da inviare per e-mail all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), deve contenere i seguenti dati:
- nome e indirizzo completo;
- cognome, nome, numero telefonico e indirizzo e-mail della persona di contatto designata.
Una volta effettuata la registrazione, l'UFT invia le credenziali di accesso alla banca dati per e-mail alla persona di contatto designata nella richiesta. La registrazione nel RIN svizzero come osservatore è gratuita.
Tutti i veicoli iscritti nel registro svizzero di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari (RIN svizzero) che presentano lo stato «in servizio» devono essere sicuri sul piano dell'esercizio. Secondo la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, l'organismo responsabile della manutenzione dei veicoli deve essere iscritto nel registro. L'organismo responsabile della manutenzione dei veicoli deve inoltre essere certificato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. Nel registro dei veicoli è riportato altresì il certificato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione
Le deroghe all’obbligo di certificazione sono descritte agli art. 5j e 58 dell’ordinanza sulle ferrovie (Oferr). I requisiti di cui all’art. 14 cpv. 2 e 3 Oferr nonché dell’allegato III della direttiva (UE) 2016/798 e dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 si applicano tuttavia a tutti gli organismi competenti per i veicoli.
I diritti di utente per gli organismi ECM vanno richiesti per e-mail al gestore della banca dati, ENOTRAC AG, scrivendo a rollingstockregister@enotrac.com. I dati richiesti sono i seguenti:
- nome e numero dell'impresa;
- indirizzo completo della sede sociale;
- cognome, nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto designata; e
- se del caso, una certificazione valida a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 (da allegare alla richiesta).
In seguito spetta al detentore attribuire i propri veicoli a un organismo ECM. La registrazione nel RIN svizzero come organismo responsabile della manutenzione di veicoli è gratuita.
In linea di principio la prima registrazione di un veicolo viene effettuata nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) dello Stato che rilascia la prima autorizzazione di esercizio.
Prima di presentare una richiesta di ammissione alla circolazione in Svizzera per nuovi veicoli, devono essere riservati presso l'UFT i necessari numeri di veicolo. L'UFT stabilisce il numero a 12 cifre di ogni veicolo sulla base delle sue caratteristiche tecniche e d'esercizio e lo iscrive nel RIN svizzero insieme alla sigla del detentore (codice VKM) richiesta.
Registrazione e marcatura dei veicoli a scartamento metrico e speciale
Anche ai detentori di veicoli a scartamento metrico e speciale viene assegnata una marcatura di detentore di veicoli (codice VKM); in seguito i detentori devono registrare i propri veicoli nel RIN svizzero con un numero di veicolo.
Sul veicolo deve figurare almeno il numero progressivo (cifre da 8 a 11 senza la cifra di controllo 12). Se il veicolo è impiegato nel traffico transfrontaliero, la sua marcatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'appendice P parte 2 della decisione 2012/757/UE.
Emolumenti
La riservazione dei numeri di veicolo e tutte le modifiche dei dati contenuti nel RIN svizzero sono gratuite.
Per il resto, sono riscossi emolumenti – a carico del detentore – solo per i veicoli registrati nel RIN svizzero con lo stato «in servizio». Tali emolumenti, retti dall'articolo 25a dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT (OseUFT), ammontano a 2.50 franchi per veicolo. Non viene applicata ai detentori dei veicoli con meno di 20 veicoli registrati (stato luglio 2023). Gli emolumenti sono calcolati una volta all'anno dal responsabile del registro e fatturati ai detentori dei veicoli. Ai fini del calcolo si tiene conto del parco veicoli registrato il 30 giugno a quello considerato.
FAQ Registro dei veicoli
Il registro svizzero di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari (RIN svizzero) è di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). L'UFT ha incaricato la ditta ENOTRAC AG di gestire la banca dati del RIN svizzero. ENOTRAC AG tiene quindi il registro per conto dell'UFT.
No, ogni detentore di veicoli deve disporre di una marcatura di detentore (codice VKM).
Secondo la legislazione ferroviaria svizzera, un detentore iscritto nel RIN svizzero è responsabile della sicurezza sul piano dell'esercizio dei propri veicoli e della loro manutenzione. È inoltre responsabile dei dati dei veicoli registrati nella banca dati RIN con la propria sigla di detentore (codice VKM).
Se i dati di un veicolo non corrispondono più, il detentore del veicolo deve presentare immediatamente una richiesta di modifica. Fanno sempre stato, sul piano giuridico, i dati iscritti nel registro.
La marcatura di detentore di veicoli (codice VKM) può essere restituita o ceduta a un'altra impresa. La relativa richiesta va inviata a: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Rete ferroviaria, 3003 Berna oppure, per e-mail, a info_tuv@bav.admin.ch.
Se la vendita implica un cambio di responsabilità a livello di detentore, e quindi anche un cambio di marcatura, nella banca dati va presentata una richiesta di cambio di detentore. L'attuale detentore cede il veicolo al pool virtuale dei detentori. Il nuovo detentore prende in consegna il veicolo nel proprio parco veicoli mediante l'apposita richiesta nella banca dati. Alla presa in consegna del veicolo, il nuovo detentore deve iscrivere l'organismo ECM responsabile della manutenzione e, se del caso, il proprietario. Durante il periodo in cui il veicolo non è attribuito ad alcun detentore i relativi dati non sono disponibili nella ricerca pubblica e l'impiego del veicolo non è consentito.
Alla prima entrata in servizio ogni veicolo ferroviario riceve un numero di 12 cifre che conserva per l'intera durata di vita. Questo numero viene modificato solo se, a seguito di modifiche tecniche del veicolo, non corrisponde più alle caratteristiche del veicolo stesso. Non è possibile cambiare il numero del veicolo per altri motivi.
Se le caratteristiche tecniche o d'esercizio non corrispondono più al numero già assegnato, l'UFT deve assegnare al veicolo un nuovo numero di 12 cifre. La relativa richiesta deve essere trasmessa per e-mail all'indirizzo fahrzeugregister@bav.admin.ch al più tardi quando viene inoltrata la domanda di autorizzazione di esercizio.
Un'autorizzazioni di messa in servizio rilasciata da un Paese estero deve essere iscritta nel RIN svizzero. L'UFT necessita della relativa autorizzazione in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese, oppure della corrispondente attestazione dell'autorità estera sull'apposito formulario dell'Agenzia ferroviaria europea. Tale attestazione viene rilasciata su richiesta del detentore.
In questo caso occorre inviare un'e-mail a fahrzeugregister@bav.admin.ch, indicando il proprio nome, cognome e la marcatura di detentore, per chiedere l'attribuzione di una nuova password. L'UFT invia poi la nuova password, che deve essere cambiata al primo login nella banca dati.
Ogni detentore di veicoli ha direttamente accesso solo ai dati dei propri veicoli. I dati di altri veicoli sono consultabili nella banca dati tramite la ricerca pubblica, immettendo il numero di 12 cifre dei veicoli in questione.
Nei seguenti casi i dati relativi a numeri di veicolo registrati non sono consultabili attraverso la ricerca pubblica:
- il veicolo non è registrato con lo stato «in servizio»;
- l'attuale detentore ha ceduto il veicolo al pool con una richiesta di cambio di detentore e il nuovo detentore non lo ha ancora preso in consegna nel proprio parco veicoli.
In questi casi l'impiego del veicolo non è consentito.
Basi legali
Legislazione nazionale
Legislazione UE
Link
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)
Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia OTIF