In linea di massima, per circolare in Svizzera un veicolo necessita di un’omologazione valida rilasciata sotto forma di autorizzazione d’esercizio.
![BLS treno a due piani Mutz RABe 515 di tipo KISS dell'impresa Stadler Rail](/bav/it/home/modi-di-trasporto/ferrovia/informazioni-specifiche/omologazione-dei-veicoli-ferroviari/_jcr_content/par/textimage/image.imagespooler.jpg/1604302359250/original/123-bls-zulassung-eisenbahn.jpg)
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L'UFT rilascia l'autorizzazione di esercizio sulla base degli articoli 6a, 7, 8 e 15a–z dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr).
Per le corse sperimentali e di prova e per i trasferimenti è necessaria un’autorizzazione d’esercizio temporanea.
L'intera procedura, dalla presentazione della domanda alla dimostrazione dell'adempimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio dell'autorizzazione, è esposta nella direttiva «Omologazione di veicoli ferroviari».
Omologazione di veicoli ferroviari
Directive sur la base des art. 6a, 7, 8 et 15a-z de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF)