Prezzo di traccia

Secondo la legge federale sulle ferrovie, per poter utilizzare la rete ferroviaria le imprese devono indennizzare i gestori dell’infrastruttura. A tal fine pagano il cosiddetto prezzo di traccia, che copre innanzitutto i costi infrastrutturali diretti causati generalmente da un treno (costi marginali) su una tratta riammodernata. Questo consente di finanziare circa un terzo dei costi dell'infrastruttura ferroviaria. Il resto è coperto dalla Confederazione attraverso il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

Il prezzo di traccia è determinato secondo le disposizioni dell'ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) e dell'ordinanza dell'UFT concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT; RS 742.122.4).

Il prezzo di traccia, che varia in base al treno e alla tratta, si compone del prezzo per le prestazioni di base e del compenso per le prestazioni supplementari.

Le prestazioni di base (art. 21 OARF) , corrispondenti grosso modo al «pacchetto minimo di accesso» previsto in ambito UE, comprendono:

  • l'utilizzazione della traccia, inclusi i servizi relativi alla circolazione dei treni, quali ad esempio la direzione operativa dell'esercizio, i servizi di telecomunicazione e informatici, ossia le indicazioni relative alla partenza e all'arrivo dei treni, le informazioni relative a eventi o perturbazioni concernenti l'infrastruttura, ecc.;
  • la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto;
  • per il traffico viaggiatori, l'utilizzo di binari con marciapiede e l'accesso agli impianti destinati al pubblico;
  • per il traffico merci, l’utilizzazione dei binari da parte di treni con composizione invariata tra il punto di partenza e il punto d’arrivo convenuti.

Nelle prestazioni supplementari (art. 22 OARF) rientrano ad esempio le manovre e il ricovero di treni, l'utilizzazione di impianti di trasbordo, ecc.

Definizione del prezzo di traccia

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce il prezzo per le prestazioni di base sulla scorta delle indicazioni dei gestori dell'infrastruttura. In qualità di autorità competente per il rilascio delle concessioni, fissa inoltre l'ammontare del contributo di copertura.

I prezzi per le prestazioni supplementari vengono definiti - e pubblicati - dai gestori dell'infrastruttura, che vi provvedono senza discriminazioni.

Prezzo dell'energia diverso per le ferrovie a corrente continua

L'UFT determina il prezzo della corrente di trazione all'art. 3 cap. 1 OARF-UFT. Questo prezzo si applica solo alle infrastrutture alimentate dal gestore del sistema di corrente di trazione (FFS Energia).

Per le ferrovie a corrente continua l'UFT può approvare un prezzo diverso dell’energia elettrica, se è attestabile una differenza di costi (art. 3 cpv. 2 OARF-UFT).

I prezzi dell'energia sono calcolati sulla base dei costi fatturati dal fornitore di energia (costi di produzione dell'energia, costi di utilizzo della rete e tasse legali) e si intendono al netto dell'IVA. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), i raddrizzatori fanno parte dell'infrastruttura ferroviaria. Il costo di noleggio dei raddrizzatori de corrente non può quindi essere incluso nel prezzo dell'energia.

I prezzi delle tracce per l'energia sono fissati in franchi svizzeri per tonnellata-chilometro lorda (CHF/tkmL) se il consumo di energia dei veicoli non viene misurato.

Le richieste di prezzi dell'energia diversi devono essere obbligatoriamente approvate dall'UFT un mese prima della presentazione delle prime offerte TRV per il prossimo periodo di orario. In caso di differenze di prezzo significative tra i diversi tratti di un gestore dell'infrastruttura, devono essere approvati prezzi differenziati per tratto. I prezzi approvati devono essere utilizzati invariati per il calcolo dei prezzi di traccia. Eventuali divergenze dei prezzi effettivi rispetto a quelli approvati sono a carico o a favore del settore Infrastruttura.

Per domande, è possibile inviare un’e-mail al seguente indirizzo:
Marktzugang@bav.admin.ch

Ulteriori informazioni

Documentazione

Valutazione degli elementi di incentivazione del sistema di definizione dei prezzi delle tracce

Das BAV hat die Anreizelemente des Trassenpreissystems im Eisenbahnverkehr, wie sie 2017 in Kraft gesetzt wurden, extern überprüfen lassen. Aus dem Evaluationsbericht ergibt sich, dass sich das System grundsätzlich bewährt hat. Wie vorgesehen stellt es sicher, dass die Züge, welche das Bahnnetz nutzen, die durch sie verursachten Grenzkosten decken. Der per 2017 als Bestandteil des Trassenpreises eingeführte Basispreis Verschleiss hat sich als geeignetes Mittel erwiesen, um die diesbezüglichen Grenzkosten verursachergerecht zu bepreisen und Anreize zu setzen für die Beschaffung von fahrbahnschonendem Rollmaterial. Bei anderen untersuchten Trassenpreiselementen fehlt hingegen eine klare Anreizwirkung; die Elemente erfüllen primär ihre Kostendeckungsfunktion. Die Anreizwirkung der einzelnen Trassenpreiselemente ist oft gering, weil sie bei den Gesamtkosten für das Führen eines Zuges nur einen kleinen Teil ausmachen. Der administrative Aufwand und die Vollzugskosten für das Trassenpreissystem werden als verhältnismässig und tragbar beurteilt.

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