La Guidance è una raccolta di direttive dell’Ufficio federale dei trasporti che chiariscono e precisano le disposizioni di legge nei settori sovvenzionati dei trasporti pubblici.
Estensione dell'intervallo tra ispezioni periodiche delle bombole e dei pacchi di bombole (P15Y)
Questo documento è disponibile solo in tedesco (PDF, 2 MB, 14.03.2025) e in francese (PDF, 2 MB, 14.03.2025).
Per garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sta elaborando una direttiva che contiene precisazioni e indicazioni sull'applicazione dell'OMCont e dell'ADR/RID.
Per uniformare i procedimenti, l'UFT ha integrato nella direttiva diversi moduli-modello.
Elenco degli allegati della direttiva OMCont
Ferrovia
Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione (PDF, 295 kB, 22.12.2022)Direttiva UFT concernente l'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di im-pianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1)
Protezione degli uccelli (PDF, 2 MB, 15.02.2021)- sugli impianti delle linee di contatto
- sugli elettrodotti installati sulle strutture portanti delle linee di contatto
Direttiva per AAR Csic u ASic (PDF, 996 kB, 01.12.2019)Direttiva concernente il conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell’autorizzazione di sicurezza
Direttiva concernente lo smaltimento delle acque degli impianti ferroviari (PDF, 1 MB, 09.08.2018)Questo documento è disponibile solo in francese e in tedesco. La versione italiana segue.
Omologazione di veicoli ferroviari (PDF, 2 MB, 01.07.2024)Direttiva sulla base degli articoli 6a, 6b, 7, 8 e 15a-z dell’ordinanza sulla costruzione e l'esercito delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
Secondo l'articolo 5g dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) le imprese ferroviarie presentano annualmente all’UFT un rapporto sulla sicurezza. La direttiva dell'UFT «Rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie (Dir. RAS Ferr)» indica quali informazioni le imprese ferroviarie devono fornire all'UFT tramite tale rapporto annuale.
Le suddette informazioni devono pervenire all’UFT entro il 31 maggio dell’anno seguente a quello di riferimento ed essere trasmesse mediante la seguente applicazione web:
Rapporto esplicativo concernente la revisione della direttiva sul materiale di scavo dei binari, 2018 (PDF, 1 MB, 22.08.2018)e in allegato il rapporto «Die Entsorgung von Gleisaushub; Erläuterungsbericht zur Gleisaushubrichtlinie, 2002»
Direttiva
Allegati
Supplemento
Servizi competenti per la valutazione
L’attuale Dir. OCI-ferr, in fase di revisione, non corrisponde più alle disposizioni federali. I requisiti per le procedure di riconoscimento sono definiti nella vigente Oferr.
Per il riconoscimento degli organismi di valutazione del rischio (OVR), in materia di indipendenza secondo l’articolo 15u capoverso 3 Oferr si applicano i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:2012.
Si consiglia ai potenziali candidati al riconoscimento OVR di contattare l'UFT per chiarire la procedura da seguire. Le richieste di informazioni a questo proposito possono essere inviate a zulassung@bav.admin.ch.
Organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario (Dir. OCI-ferr) (PDF, 321 kB, 18.12.2020)Ricorso a organismi di controllo indipendenti per la valutazione della conformità e della sicurezza durante le procedure di autorizzazione per il settore ferroviario
Art. 17c, 18, 18w, 18m, 18x, 23c, 23g Lferr
Art. 2a, 6, 8, 8a, 8c, 15a, 15k-15m, 15p–15z Oferr
Questo documento è disponibile solo in tedesco (PDF, 466 kB, 22.10.2015)e francese (PDF, 466 kB, 22.10.2015).
OFT Directive sur le controlling projets d'agglomération de 14 septembre 2014 (in francese) (PDF, 385 kB, 14.03.2025)Pour projets dès 1ère génération.
Omologazione di tipo per elementi degli impianti ferroviari (in francese) (PDF, 839 kB, 01.09.2014)Directive en français publié le 01.12.2014
Eléments de construction, composants et systèmes dans les domaines
• Technique de construction
• Voie
• Installations électriques
• Technique de sécurité
Art. 18x, LCdF
Art. 7, ch. 1, OCF
Direttiva
Allegati
Servizi competenti per la valutazione
Impianti a fune
Direttiva 1
La direttiva 1 stabilisce i principi alla base del rilascio dell’approvazione dei piani e della concessione.
Direttiva 2
La direttiva 2 stabilisce i principi alla base del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio.
Direttiva 3
La direttiva 3 riassume i principi alla base del rinnovo della concessione
Direttiva protezione contro il rumore
Ambiente e pianificazione territoriale nei progetti di impianti a fune
Pianificazione d'utilizzo per progetti di impianti a fune
Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
Direttiva 4
Nella direttiva 4 l'UFT spiega la distinzione tra manutenzione e trasformazione, in quali casi una trasformazione richiede l'avvio di una procedura di autorizzazione e qual è la documentazione necessaria. Inoltre ogni anno le imprese di trasporto a fune devono presentare all'UFT un rapporto sulla manutenzione dei propri impianti.
Guida pratica all'utilizzazione del documento per la valutazione direttiva 4 (PDF, 3 MB, 01.04.2020)
Direttiva 5
Direttiva sui periti di impianti di trasporto a fune
Esercizio di impianti a fune con passeggeri, con personale operativo parzialmente ridotto o senza personale operativo
Delimitazione tra funicolari e ascensori inclinati
Modello di dimensionamento Laax
Correlazione sull'azione del vento
Esami delle funi
Organi di controllo delle funi accreditati
Secondo gli articoli 16 capoverso 1 e 36 capoverso 1 OFuni, gli esami non distruttivi delle funi possono essere effettuati solo da un organo di controllo delle funi accreditato dal SAS. I seguenti organi di controllo adempiono questo requisito (in ordine alfabetico):
Direttiva di cui all'articolo 42 capoverso 4 OFuni contenente ulteriori requisiti per i rapporti d’esame MRT e RT secondo l'articolo 39 OFuni.
Trasporto di merci pericolose tramite impianti a fune
Strada
Navigazione