Dalla revisione dell'ordinanza sulla costruzione e l‘esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr; RS 742.141.1), nel 2013, la Svizzera ha più volte allineato le prescrizioni per le ferrovie a scartamento normale in funzione degli aggiornamenti della normativa europea. Secondo la direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità, se derogano alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), gli Stati membri devono stabilire prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN) o casi specifici nazionali vincolanti, che devono essere pubblicati e messi a disposizione di gestori dell‘infrastruttura, imprese di trasporto ferroviarie, detentori di veicoli e organismi di valutazione della conformità. I richiedenti interessati sono tenuti ad attestare che il loro sottosistema è conforme alle STI e alle PTNN o ai casi specifici.
Per PTNN s‘intendono requisiti nazionali in deroga a una STI o a complemento della stessa.
Per casi specifici s’intendono particolari requisiti, per il sistema ferroviario o per sottosistemi, derogatori a quelli STI e derivati da specifiche condizioni quadro nazionali (ad es. geografiche, topografiche, edili urbane).