Procedura di approvazione dei piani

I progetti relativi a costruzioni e impianti del settore ferroviario, tramviario, dei filobus, del trasporto a fune e della navigazione richiedono un'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Tale approvazione ha valore di licenza di costruzione. Nella procedura di approvazione dei piani l'UFT verifica se il progetto rispetta le prescrizioni tecniche, i diritti delle parti interessate e le disposizioni della legislazione federale in materia di pianificazione del territorio nonché di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Nella procedura di approvazione dei piani ordinaria vengono esaminati e autorizzati, per esempio, progetti di costruzione di binari, ponti e gallerie – ma anche opere di terzi – realizzati su impianti ferroviari esistenti, linee di contatto di filobus, impianti a fune o impianti d'approdo per la navigazione. È una procedura basata sul diritto ferroviario (art. 18 segg. della legge sulle ferrovie, Lferr), che però si applica anche al settore tramviario, dei filobus e della navigazione. Gli impianti a fune sono soggetti a prescrizioni analoghe, contenute nella legge sugli impianti a fune (art. 9 segg. LIFT). Con l'approvazione dei piani da parte dell'UFT vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale, senza necessità di ulteriori autorizzazioni cantonali.

Oltre a quella ordinaria, l’UFT applica la procedura di approvazione dei piani semplificata per progetti di costruzione limitati localmente, che concernono poche persone o hanno scarse ripercussioni su territorio e ambiente. La procedura semplificata si applica anche a impianti provvisori e ai piani particolareggiati di progetti già approvati (cfr. art. 18i Lferr).

Senza approvazione dei piani si possono realizzare o modificare soltanto impianti che non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, oppure interessi di terzi, e che non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale (art. 1a dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF).

La procedura di approvazione dei piani ordinaria è articolata nelle seguenti fasi:

PGV Ablauf
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Accessibilità delle decisioni dopo l’EIA

Secondo l’articolo 20 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) deve rendere trasparenti le decisioni emanate nell’ambito delle procedure di approvazione dei piani.

L’UFT è tenuto a consentire la consultazione dei seguenti documenti:

  • il rapporto d’impatto (RIA),
  • la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente,
  • i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM,
  • la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerne i risultati dell’esame.

L’elenco sottostante riporta tutti i progetti sottoposti a un EIA per i quali nell’ultimo trimestre l’UFT ha emesso una decisione di approvazione dei piani. Conformemente all’articolo 20 capoverso 2 OEIA, i documenti relativi a dette decisioni possono essere consultati durante 30 giorni previo appuntamento all’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen/BE.