I progetti relativi a costruzioni e impianti del settore ferroviario, tramviario, dei filobus, del trasporto a fune e della navigazione richiedono un'approvazione dei piani da parte dell'UFT. Tale approvazione ha valore di licenza di costruzione. Nella procedura di approvazione dei piani l'UFT verifica se il progetto rispetta le prescrizioni tecniche, i diritti delle parti interessate e le disposizioni della legislazione federale in materia di pianificazione del territorio, di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
La procedura di approvazione dei piani è una procedura di rilascio della licenza di costruzione condotta dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). È una procedura basata sul diritto ferroviario (art. 18 segg. della legge sulle ferrovie, Lferr), che però si applica anche al settore tramviario, dei filobus e della navigazione. Gli impianti a fune sono soggetti a una procedura analoga, disciplinata dalla legge sugli impianti a fune (art. 9 segg. LIFT). Nella procedura di approvazione dei piani vengono verificati e autorizzati, per esempio, progetti di costruzione di binari, ponti o gallerie, linee di contatto di filobus, impianti a fune o impianti d'approdo per la navigazione.
Con l'approvazione dei piani da parte dell'UFT vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale, senza necessità di ulteriori autorizzazioni cantonali.
La procedura di approvazione dei piani viene avviata non appena l'impresa di trasporto pubblico presenta la domanda di approvazione dei piani completa. Il primo passo consiste nella pubblicazione del progetto sugli organi ufficiali. Nel contempo, i piani relativi alle costruzioni o agli impianti da approvare vengono depositati pubblicamente per 30 giorni presso i Comuni interessati dal progetto (pubblicazione della domanda di costruzione). Le modifiche del terreno necessarie vengono messe in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili.
I Comuni, le persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni autorizzate a presentare ricorso possono fare opposizione durante il termine di 30 giorni di deposito dei piani. Entro il medesimo termine vanno altresì sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 18f Lferr). Le eventuali opposizioni vengono notificate al richiedente, affinché possa esprimere un parere. All'occorrenza, l'UFT può condurre trattative con il richiedente e gli opponenti.
L'UFT, in qualità di autorità responsabile della procedura (autorità direttiva), sottopone per parere la domanda di approvazione dei piani alle altre autorità specializzate interessate dal progetto, quali l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO). Le autorità specializzate esaminano il progetto sotto gli aspetti di loro pertinenza e, all'occorrenza, sottopongono all'UFT le loro proposte. Eventuali divergenze tra l'autorità direttiva (UFT) e un'autorità specializzata, oppure tra le diverse autorità specializzate, vengono risolte mediante una procedura di eliminazione delle divergenze (art. 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).
Con la decisione di approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette di realizzare una costruzione o un impianto conformi alle prescrizioni. L'approvazione dei piani riveste valore di licenza di costruzione (art. 6 dell'ordinanza sulle ferrovie, Oferr). Nella sua decisione l'UFT prende posizione in merito alle proposte e richieste formulate dalle altre autorità specializzate e dagli opponenti, stabilendo eventualmente degli oneri che dovranno essere rispettati nella realizzazione del progetto.
In via eccezionale, l'UFT può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'intero impianto, o di parti di esso, prima del passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani, purché tutte le opposizioni e le obiezioni sollevate dai Cantoni e dai servizi specializzati federali interessati siano state risolte in maniera consensuale, ovvero ritirate, e purché l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili (art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF).
Eventuali ricorsi contro la decisione di approvazione dei piani dell'UFT vanno presentati entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale. La sentenza del Tribunale amministrativo federale può, a sua volta, essere impugnata davanti al Tribunale federale.
Il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale possono modificare l'approvazione dei piani rilasciata dall'UFT, oppure rinviarla all'UFT per nuovo giudizio, unitamente a indicazioni vincolanti. Nel secondo caso, le parti modificate devono essere sottoposte a nuova procedura di approvazione dei piani.
Se non viene impugnata entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo federale, la decisione di approvazione dei piani dell'UFT passa in giudicato. Lo stesso avviene se il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso e la relativa sentenza non viene impugnata entro 30 giorni davanti al Tribunale federale. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani è possibile iniziare i lavori di costruzione.
Se l'espropriante e l'espropriato non riescono ad accordarsi in merito all'importo dell'indennità per i terreni e/o i diritti espropriati, dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani la decisione viene rinviata alla competente Commissione federale di stima (CFS). A questo scopo l'UFT trasmette al Presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate (art. 18k Lferr). Di norma l'indennizzo corrisponde al valore di mercato, con l'aggiunta di eventuali costi sostenuti dall'espropriato a seguito della procedura di espropriazione.
Se la decisione di approvazione di piani dell'UFT è passata in giudicato, il Presidente della Commissione federale di stima può autorizzare l'immissione in possesso anticipata a favore dell'impresa di trasporto pubblico, al fine di evitare, per esempio, ritardi nei lavori di costruzione. Anche le decisioni della Commissione federale di stima sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo federale.
Procedura ordinaria e procedura semplificata
Le fasi precedentemente illustrate si riferiscono alla procedura di approvazione dei piani ordinaria, che è la procedura normalmente applicabile (art. 18 segg. Lferr).
La procedura di approvazione dei piani semplificata trova applicazione nei seguenti casi:
progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
impianti la cui modifica o il cui cambio di destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; e
impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
La procedura semplificata si applica anche ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato.
La procedura semplificata non prevede la pubblicazione sugli organi ufficiali e il deposito pubblico dei piani. Il progetto viene invece sottoposto alle parti interessate, sempreché non abbiano già rilasciato il loro consenso per iscritto. L'UFT può comunque chiedere un parere ai Cantoni e ai Comuni interessati (art. 18i Lferr).
Costruzioni non soggette ad approvazione
In alcuni casi è possibile procedere alla costruzione o alla modifica di impianti anche senza approvazione dei piani, a condizione che tali impianti non tocchino interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, oppure interessi di terzi, e che non necessitino di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale (art. 1a OPAPIF). Gli impianti che possono essere realizzati o modificati senza procedura di approvazione dei piani sono elencati in maniera esaustiva nell'allegato all'OPAPIF.
Dal 1° gennaio 2018 la possibilità di costruire impianti senza obbligo di approvazione è disciplinata anche dalla legge sugli impianti a fune, nel nuovo articolo 15a, in analogia con il diritto in materia ferroviaria.
Progetti di terzi sugli impianti ferroviari esistenti: Nuovo articolo 18 cpv. 1bis della Legge sulle ferrovie (Lferr) dal 1° luglio 2020
I progetti di terzi su impianti ferroviari esistenti dal 1° luglio 2020 sono considerati modifiche dell’impianto ferroviario e sono soggetti ad approvazione dei piani.
Informazioni sull’applicazione di questa nuova disposizione si trovano nella lettera informativa dell’UFT del 24 giugno 2020.
Consultazione della decisione ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)
Visto l’art. 20 cpv. 1 OEIA, l’autorità competente rende noto dove possono essere consultati:
il rapporto d’impatto (RIA),
la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente,
i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM,
la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerne i risultati dell’esame.
L’UFT elenca qui tutti i progetti sottoposti ad un EIA per i quali una decisione di approvazione dei piani è stata emessa nel corso dell’ultimo trimestre. Conformemente all’art. 20 cpv. 2 OEIA, i documenti relativi a dette decisioni possono essere consultati durante 30 giorni previo appuntamento all’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen/BE.