I progetti relativi a costruzioni e impianti del settore ferroviario, tramviario, dei filobus, del trasporto a fune e della navigazione richiedono un'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Tale approvazione ha valore di licenza di costruzione. Nella procedura di approvazione dei piani l'UFT verifica se il progetto rispetta le prescrizioni tecniche, i diritti delle parti interessate e le disposizioni della legislazione federale in materia di pianificazione del territorio nonché di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
Nella proceduradi approvazione dei piani ordinaria vengono esaminati e autorizzati, per esempio, progetti di costruzione di binari, ponti e gallerie – ma anche opere di terzi – realizzati su impianti ferroviari esistenti, linee di contatto di filobus, impianti a fune o impianti d'approdo per la navigazione. È una procedura basata sul diritto ferroviario (art. 18 segg. della legge sulle ferrovie, Lferr), che però si applica anche al settore tramviario, dei filobus e della navigazione. Gli impianti a fune sono soggetti a prescrizioni analoghe, contenute nella legge sugli impianti a fune (art. 9 segg. LIFT). Con l'approvazione dei piani da parte dell'UFT vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale, senza necessità di ulteriori autorizzazioni cantonali.
Oltre a quella ordinaria, l’UFT applica la procedura di approvazione dei piani semplificata per progetti di costruzione limitati localmente, che concernono poche persone o hanno scarse ripercussioni su territorio e ambiente. La procedura semplificata si applica anche a impianti provvisori e ai piani particolareggiati di progetti già approvati (cfr. art. 18i Lferr).
Senza approvazione dei piani si possono realizzare o modificare soltanto impianti che non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, oppure interessi di terzi, e che non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale (art. 1a dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF).
PGV Ablauf
(Cliccando sull’immagine è possibile ingrandirla)
La procedura di approvazione dei piani ordinaria è articolata nelle seguenti fasi:
La procedura di approvazione dei piani viene avviata non appena l'impresa di trasporto pubblico presenta la domanda di approvazione dei piani completa. Il primo passo consiste nella pubblicazione del progetto sugli organi ufficiali. Nel contempo, i piani relativi alle costruzioni o agli impianti da approvare vengono depositati pubblicamente per 30 giorni presso i Comuni interessati dal progetto (pubblicazione della domanda di costruzione). Le modifiche del terreno necessarie vengono messe in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili.
I Comuni, le persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni autorizzate a presentare ricorso possono fare opposizione durante il termine di 30 giorni di deposito dei piani. Entro il medesimo termine vanno altresì sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 18f Lferr). Le eventuali opposizioni vengono notificate al richiedente, affinché possa esprimere un parere. All'occorrenza, l'UFT può condurre trattative con il richiedente e gli opponenti.
L'UFT, in qualità di autorità responsabile della procedura (autorità direttiva), sottopone per parere la domanda di approvazione dei piani alle altre autorità specializzate interessate dal progetto, quali l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO). Le autorità specializzate esaminano il progetto sotto gli aspetti di loro pertinenza e, all'occorrenza, sottopongono all'UFT le loro proposte. Eventuali divergenze tra l'autorità direttiva (UFT) e un'autorità specializzata, oppure tra le diverse autorità specializzate, vengono risolte mediante una procedura di eliminazione delle divergenze (art. 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).
Con la decisione di approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette di realizzare una costruzione o un impianto conformi alle prescrizioni. L'approvazione dei piani riveste valore di licenza di costruzione (art. 6 dell'ordinanza sulle ferrovie, Oferr). Nella sua decisione l'UFT prende posizione in merito alle proposte e richieste formulate dalle altre autorità specializzate e dagli opponenti, stabilendo eventualmente degli oneri che dovranno essere rispettati nella realizzazione del progetto.
In via eccezionale, l'UFT può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'intero impianto, o di parti di esso, prima del passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani, purché tutte le opposizioni e le obiezioni sollevate dai Cantoni e dai servizi specializzati federali interessati siano state risolte in maniera consensuale, ovvero ritirate, e purché l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili (art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF).
Eventuali ricorsi contro la decisione di approvazione dei piani dell'UFT vanno presentati entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale. La sentenza del Tribunale amministrativo federale può, a sua volta, essere impugnata davanti al Tribunale federale.
Il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale possono modificare l'approvazione dei piani rilasciata dall'UFT, oppure rinviarla all'UFT per nuovo giudizio, unitamente a indicazioni vincolanti. Nel secondo caso, le parti modificate devono essere sottoposte a nuova procedura di approvazione dei piani.
Se non viene impugnata entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo federale, la decisione di approvazione dei piani dell'UFT passa in giudicato. Lo stesso avviene se il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso e la relativa sentenza non viene impugnata entro 30 giorni davanti al Tribunale federale. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani è possibile iniziare i lavori di costruzione.
Se l'espropriante e l'espropriato non riescono ad accordarsi in merito all'importo dell'indennità per i terreni e/o i diritti espropriati, dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani la decisione viene rinviata alla competente Commissione federale di stima (CFS). A questo scopo l'UFT trasmette al Presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate (art. 18k Lferr). Di norma l'indennizzo corrisponde al valore di mercato, con l'aggiunta di eventuali costi sostenuti dall'espropriato a seguito della procedura di espropriazione.
Se la decisione di approvazione di piani dell'UFT è passata in giudicato, il Presidente della Commissione federale di stima può autorizzare l'immissione in possesso anticipata a favore dell'impresa di trasporto pubblico, al fine di evitare, per esempio, ritardi nei lavori di costruzione. Anche le decisioni della Commissione federale di stima sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo federale.
Workshop
Documenti disponibile solo in francese e in tedesco: