Tutti i veicoli iscritti nel registro svizzero di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari (RIN svizzero) che presentano lo stato «in servizio» devono essere sicuri sul piano dell'esercizio. Secondo la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, l'organismo responsabile della manutenzione dei veicoli deve essere iscritto nel registro. L'organismo responsabile della manutenzione dei veicoli deve inoltre essere certificato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. Nel registro dei veicoli è riportato altresì il certificato.
Le deroghe all’obbligo di certificazione sono descritte agli art. 5j e 58 dell’ordinanza sulle ferrovie (Oferr). I requisiti di cui all’art. 14 cpv. 2 e 3 Oferr nonché dell’allegato III della direttiva (UE) 2016/798 e dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 si applicano tuttavia a tutti gli organismi competenti per i veicoli.
I diritti di utente per gli organismi ECM vanno richiesti per e-mail al gestore della banca dati, ENOTRAC AG, scrivendo a rollingstockregister@enotrac.com. I dati richiesti sono i seguenti:
- nome e numero dell'impresa;
- indirizzo completo della sede sociale;
- cognome, nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto designata; e
- se del caso, una certificazione valida a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 (da allegare alla richiesta).
In seguito spetta al detentore attribuire i propri veicoli a un organismo ECM. La registrazione nel RIN svizzero come organismo responsabile della manutenzione di veicoli è gratuita.