Il registro svizzero di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari (RIN svizzero) è di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). L'UFT ha incaricato la ditta ENOTRAC AG di gestire la banca dati del RIN svizzero. ENOTRAC AG tiene quindi il registro per conto dell'UFT.
No, ogni detentore di veicoli deve disporre di una marcatura di detentore (codice VKM).
Secondo la legislazione ferroviaria svizzera, un detentore iscritto nel RIN svizzero è responsabile della sicurezza sul piano dell'esercizio dei propri veicoli e della loro manutenzione. È inoltre responsabile dei dati dei veicoli registrati nella banca dati RIN con la propria sigla di detentore (codice VKM).
Se i dati di un veicolo non corrispondono più, il detentore del veicolo deve presentare immediatamente una richiesta di modifica. Fanno sempre stato, sul piano giuridico, i dati iscritti nel registro.
La marcatura di detentore di veicoli (codice VKM) può essere restituita o ceduta a un'altra impresa. La relativa richiesta va inviata a: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Rete ferroviaria, 3003 Berna oppure, per e-mail, a info_tuv@bav.admin.ch.
Se la vendita implica un cambio di responsabilità a livello di detentore, e quindi anche un cambio di marcatura, nella banca dati va presentata una richiesta di cambio di detentore. L'attuale detentore cede il veicolo al pool virtuale dei detentori. Il nuovo detentore prende in consegna il veicolo nel proprio parco veicoli mediante l'apposita richiesta nella banca dati. Alla presa in consegna del veicolo, il nuovo detentore deve iscrivere l'organismo ECM responsabile della manutenzione e, se del caso, il proprietario. Durante il periodo in cui il veicolo non è attribuito ad alcun detentore i relativi dati non sono disponibili nella ricerca pubblica e l'impiego del veicolo non è consentito.
Alla prima entrata in servizio ogni veicolo ferroviario riceve un numero di 12 cifre che conserva per l'intera durata di vita. Questo numero viene modificato solo se, a seguito di modifiche tecniche del veicolo, non corrisponde più alle caratteristiche del veicolo stesso. Non è possibile cambiare il numero del veicolo per altri motivi.
Se le caratteristiche tecniche o d'esercizio non corrispondono più al numero già assegnato, l'UFT deve assegnare al veicolo un nuovo numero di 12 cifre. La relativa richiesta deve essere trasmessa per e-mail all'indirizzo fahrzeugregister@bav.admin.ch al più tardi quando viene inoltrata la domanda di autorizzazione di esercizio.
Un'autorizzazioni di messa in servizio rilasciata da un Paese estero deve essere iscritta nel RIN svizzero. L'UFT necessita della relativa autorizzazione in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese, oppure della corrispondente attestazione dell'autorità estera sull'apposito formulario dell'Agenzia ferroviaria europea. Tale attestazione viene rilasciata su richiesta del detentore.
In questo caso occorre inviare un'e-mail a fahrzeugregister@bav.admin.ch, indicando il proprio nome, cognome e la marcatura di detentore, per chiedere l'attribuzione di una nuova password. L'UFT invia poi la nuova password, che deve essere cambiata al primo login nella banca dati.
Ogni detentore di veicoli ha direttamente accesso solo ai dati dei propri veicoli. I dati di altri veicoli sono consultabili nella banca dati tramite la ricerca pubblica, immettendo il numero di 12 cifre dei veicoli in questione.
Nei seguenti casi i dati relativi a numeri di veicolo registrati non sono consultabili attraverso la ricerca pubblica:
- il veicolo non è registrato con lo stato «in servizio»;
- l'attuale detentore ha ceduto il veicolo al pool con una richiesta di cambio di detentore e il nuovo detentore non lo ha ancora preso in consegna nel proprio parco veicoli.
In questi casi l'impiego del veicolo non è consentito.