Licenza per il trasporto stradale

Le imprese che operano nel trasporto merci e viaggiatori su strada in Svizzera devono essere titolari di una licenza, rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti.

Nessun obbligo di licenza per i veicoli immatricolati in Svizzera di peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate:

In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri), la Svizzera ha stabilito una nuova regolamentazione giuridica per l'accesso al mercato dei trasporti stradali. 

2. Condizioni per il rilascio di una licenza

Ai fini del rilascio devono essere provate l’affidabilità e la capacità professionale di un gestore dei trasporti che eserciti la sua attività per un'impresa in virtù di un contratto o di un mandato e il cui domicilio o sede di lavoro sia in Svizzera. I compiti e le responsabilità della persona che svolge la funzione di gestore dei trasporti per conto dell’impresa sono sanciti in forma scritta in una convenzione. Il modello della convenzione può essere richiesto all’UFT oppure scaricato all’indirizzo www.autorizzazione.ch. Il gestore dei trasporti può dirigere, su mandato, le attività di trasporto di al massimo quattro imprese, con un parco complessivo di 50 veicoli al massimo.

L'impresa deve inoltre presentare la prova della capacità finanziaria.

Per ottenere una licenza, occorre presentare domanda all’UFT, utilizzando il modulo e il modello di convenzione previsti a tale scopo.

2.1. Prova dell'onorabilità

Come prova dell’affidabilità occorre allegare alla domanda un estratto del casellario giudiziale del gestore dei trasporti, di data non anteriore a tre mesi. Se il gestore dei trasporti è domiciliato all’estero, deve inoltre presentare un estratto del casellario giudiziale centrale dello Stato in cui ha il proprio domicilio.

Secondo l'articolo 5 LPTS, si ritiene onorabile una persona che negli ultimi dieci anni:

  1. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
  2. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
    a) alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti,
    b) alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
    c) alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, in particolare circa il peso e le dimensioni.

Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui l'onorabilità possa essere messa in dubbio.

2.2 Prova della capacità finanziaria

Il legislatore ha sancito la prova della capacità finanziaria al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari all’avvio dell’esercizio e alla gestione dell’impresa. Secondo l’articolo 3 OATVM, il capitale proprio dell’impresa deve ammontare almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per tutti gli altri veicoli.

2.3 Prova della capacità professionale

Come prova della capacità professionale occorre allegare alla domanda una copia dei seguenti documenti, relativi alla persona responsabile (art. 4 OATVM):

  • un certificato di capacità rilasciato dalla Confederazione Svizzera e comprovante la capacità professionale per il trasporto su strada (di persone/merci), oppure
  • un attestato di capacità rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea e comprovante la capacità professionale per il trasporto su strada (di persone/merci)[1], oppure
  • un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali» o «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale», oppure
  • un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile del trasporto e logistica diplomato», oppure
  • un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

[1] Secondo il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Coloro che non possiedono alcuno dei documenti citati devono sostenere un esame al fine di dimostrare la propria capacità professionale. L'esame è svolto congiuntamente da Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG, Unione dei trasporti pubblici e Routiers Suisses. Il conseguimento di determinati corsi di formazione e d'aggiornamento esonera i candidati dall'esame in certe materie. Le formazioni più comuni sono riportate nell'«Elenco delle formazioni e degli aggiornamenti che danno diritto all'esonero da singole parti dell'esame», consultabile sul sito www.autorizzazione.ch. I relativi attestati devono essere allegati all'iscrizione all'esame.

3. Informazioni

Ulteriori informazioni sulla licenza e sull'esame sono reperibili sul sito Internet:
www.autorizzazione.ch

4. Elenco delle imprese

Al link seguente è possibile eseguire la ricerca delle imprese di trasporto con licenza:

Elenco delle imprese

Contatto

Ufficio federale dei trasporti (UFT)
Sezione Accesso al mercato
CH-3003 Berna

Tel.
+41 (0)58 465 87 25

E-mail

Stampare contatto

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/tram-e-autobus/autolinee-internazionali/licenza.html