Autorizzazioni di trasporto nel traffico merci

A seconda del luogo di partenza o di destinazione, le imprese di trasporto internazionale su strada necessitano di un’autorizzazione (licenza). Se un’impresa è soggetta all’obbligo di licenza, anche i conducenti devono sempre avere la licenza con sé.

Il traffico merci transfrontaliero (traffico bilaterale, di transito e corse a vuoto) tra la Svizzera e l’UE / AELS è, in linea di principio, liberalizzato. Le merci possono essere trasportate senza autorizzazione ed è obbligatoria solo la licenza. Tuttavia, se il luogo di partenza o quello di destinazione del trasporto si trova in uno Stato al di fuori della zona UE/AELS, si applicano i rispettivi accordi bilaterali. Un’autorizzazione di trasporto è necessaria per determinati Paesi terzi (p. es. Marocco).

L’autorizzazione è rilasciata dallo Stato che la prescrive per il proprio territorio. Un’impresa di trasporto svizzera necessita, per esempio, di un’autorizzazione di trasporto rilasciata dal Marocco per il territorio marocchino, mentre un’impresa marocchina deve ottenere un’autorizzazione per la Svizzera rilasciata dalla Svizzera. L’impresa di trasporto svizzera non deve quindi presentare un’autorizzazione di trasporto in Svizzera, contrariamente all’impresa di trasporto marocchina.

Inoltre, le imprese soggette all'obbligo di licenza devono sempre averla con sé, indipendentemente dal fatto che sia richiesta o meno un'autorizzazione di trasporto.

Traffico merci transfrontaliero

Nel traffico merci transfrontaliero si distinguono i seguenti trasporti.

  • Trasporto bilaterale
    Trasporto tra un luogo qualsiasi del territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi del territorio dell'altra Parte contraente (p. es. Svizzera – Germania).

  • Trasporto di transito

Trasporto in transito in un territorio dell’altra Parte contraente (p. es. Svizzera – Danimarca attraverso la Germania)

  • Traffico triangolare
    • Traffico triangolare propriamente detto:
      quando il veicolo transita, secondo l’itinerario normale, nel paese in cui è immatricolato (p. es.: un veicolo svizzero effettua un trasporto dalla Germania all’Italia transitando in Svizzera).

    • Traffico triangolare impropriamente detto:
      quando il veicolo non transita nel paese in cui è immatricolato. (p. es.: un veicolo svizzero effettua un trasporto dalla Germania all’Italia transitando in Austria).

Per maggiori informazioni sul trasporto di merci transfrontaliero è possibile consultare l’apposita scheda informativa.

Indipendentemente dallo Stato nel quale si trasporta la merce, deve essere tenuta a bordo l’autorizzazione di accesso alla professione (la cosiddetta licenza). Oltre alla licenza in alcuni Paesi è necessaria anche un’autorizzazione di trasporto. L’emolumento per un’autorizzazione di trasporto è di 40 franchi.

La seguente tabella fornisce una panoramica dei Paesi che necessitano di un’autorizzazione in funzione del tipo di trasporto.

Modulo di domanda

Le domande di rilascio di un’autorizzazione di trasporto devono essere presentate, per via elettronica, all’UFT.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/licenza-autorizzazione-di-accesso/autorizzazioni-di-trasporto-nel-traffico-merci.html