Sostituzione dell'accordo sul traffico di transito
L'accordo sui trasporti terrestri è entrato in vigore il 1° giugno 2002, sostituendo dapprima gradualmente, e dal 1° gennaio 2005 integralmente, l'accordo sul traffico di transito tra la Svizzera e l'UE.
Collaborazione a livello istituzionale tra la Svizzera e l'UE nel campo dei trasporti terrestri
Con l'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti terrestri è stato istituito il Comitato misto dei trasporti terrestri Svizzera‒UE. La collaborazione tra l'UE e la Svizzera nel campo dei trasporti terrestri è quindi regolamentata in modo vincolante per entrambe le parti.
L'accesso al mercato del traffico stradale (trasporto di persone e di merci) è stato liberalizzato. Gli autotrasportatori svizzeri possono accedere al mercato dell'UE e svolgere servizi di cabotaggio tra Stati dell'UE, ossia trasportare, ad esempio, merci dalla Germania alla Francia. Il mercato svizzero, però, resta protetto dal cabotaggio da parte di trasportatori stranieri: l'accordo sui trasporti terrestri non permette, ad esempio, a un autocarro tedesco di trasportare merci da Zurigo a Losanna. Lo stesso divieto vale anche per i trasportatori svizzeri, che non possono effettuare trasporti tra due punti situati all'interno di uno Stato dell'UE.
L'accordo sui trasporti terrestri ha portato a un allineamento delle norme tecniche per gli autocarri. Dal 2005 il limite di peso di 40 tonnellate valido in tutta l'Europa nel trasporto internazionale su strada si applica anche agli autocarri immatricolati in Svizzera. L'altezza del veicolo, incluso il carico, non può superare 4 metri, mentre la lunghezza massima è 16,5 metri per gli autoarticolati e 18,75 metri per gli autotreni. I veicoli con una massa o un peso superiore ai limiti ammessi possono circolare sulle strade pubbliche solo se muniti di un'autorizzazione speciale. Le autorizzazioni speciali vengono rilasciate dai Cantoni oppure, per i trasporti d'importazione/esportazione che superano i confini nazionali, dall'Ufficio federale delle strade.
A seguito dell'accordo sui trasporti terrestri è stata adeguata anche la legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada. Oggi le imprese che trasportano persone e merci su strada devono soddisfare determinati requisiti di affidabilità, capacità finanziaria e capacità professionale. L'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) disciplina aspetti quali la formazione dei conducenti.
Con l'accordo sui trasporti terrestri è stato introdotto l'obbligo di licenza per il trasporto a titolo professionale sia di persone, sia di merci. La licenza viene rilasciata dallo Stato di immatricolazione del veicolo, se l'autotrasportatore adempie le condizioni prescritte. L'ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada definisce le condizioni necessarie per ottenere il rilascio della licenza in Svizzera.
Prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo
Le prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo applicabili ai conducenti professionali svizzeri e stranieri vengono costantemente allineate alle prescrizioni in vigore nell'UE e all'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
In Svizzera gli autocarri non possono circolare di notte e di domenica. Il divieto di circolare di notte vale dalle ore 22 alle ore 5, mentre il divieto di circolare la domenica vale non solo tutte le domeniche, ma anche i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e 26 dicembre. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste festività non è osservata, il divieto di circolazione non è applicabile in tale territorio.
Il divieto di circolazione di notte e di domenica si applica a tutti gli autoveicoli con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, agli autoarticolati con un peso totale autorizzato del convoglio superiore a 5 tonnellate e ai veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.
Per i viaggi notturni o domenicali che non possono essere evitati è possibile richiedere un'autorizzazione speciale. L'autorizzazione speciale viene rilasciata dal Cantone in cui risulta immatricolato il veicolo, oppure in cui inizia il viaggio soggetto ad autorizzazione. Per i viaggi con origine all'estero è competente il Cantone in cui avviene l'ingresso in Svizzera.
Per poter effettuare il trasporto di merci pericolose su strada, l'autotrasportatore deve informare l'autorità competente (Ufficio federale delle strade [USTRA], Settore merci pericolose) e permettere lo svolgimento dei controlli previsti. L'ordinanza sugli addetti alla sicurezza, in vigore dal 1° luglio 2001, disciplina inoltre la formazione e i compiti degli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose.
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Con l'accordo sui trasporti terrestri l'UE ha accettato l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), che si applica a tutti gli autocarri con peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate circolanti in Svizzera.
Nel settore del traffico ferroviario, l'accordo sui trasporti terrestri ha significato la liberalizzazione del mercato del traffico merci transfrontaliero: con il libero accesso alla rete la Svizzera e l'UE si sono infatti concesse reciprocamente il diritto di transito e d'accesso alle rispettive reti ferroviarie («free access» o «open access»). In questo modo le FFS e le altre aziende ferroviarie svizzere hanno ottenuto la possibilità di trasportare più merci su rotaia e di partecipare al mercato ferroviario europeo. La liberalizzazione ha favorito la concorrenza, la produttività e l'efficienza del sistema ferroviario. L'accesso alla rete per le impresa ferroviarie operanti a livello transfrontaliero, così come le modalità di attribuzione delle tracce, di rilascio delle licenze e dei certificati di sicurezza, sono disciplinati nell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria.
La specifica tecnica d'interoperabilità e i requisiti per la sicurezza ferroviaria sono stati allineati, al fine di promuovere una circolazione transfrontaliera dei treni continua e sicura. Il reciproco riconoscimento dei documenti emessi dagli organismi di valutazione della conformità in Svizzera e nell'UE permette un risparmio di costi.
La specifica tecnica d'interoperabilità e i requisiti per la sicurezza ferroviaria sono stati allineati, al fine di promuovere una circolazione transfrontaliera dei treni continua e sicura. Il reciproco riconoscimento dei documenti emessi dagli organismi di valutazione della conformità in Svizzera e nell'UE permette un risparmio di costi.