Divieto di circolazione di notte e di domenica

In Svizzera gli autocarri non possono circolare di notte e di domenica. Il divieto di circolare di notte vale dalle ore 22 alle ore 5, mentre il divieto di circolare la domenica vale non solo tutte le domeniche, ma anche i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e 26 dicembre. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste festività non è osservata, il divieto di circolazione non è applicabile in tale territorio.

Il divieto di circolazione di notte e di domenica si applica a tutti gli autoveicoli con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, agli autoarticolati con un peso totale autorizzato del convoglio superiore a 5 tonnellate e ai veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.

Per i viaggi notturni o domenicali che non possono essere evitati è possibile richiedere un'autorizzazione speciale. L'autorizzazione speciale viene rilasciata dal Cantone in cui risulta immatricolato il veicolo, oppure in cui inizia il viaggio soggetto ad autorizzazione. Per i viaggi con origine all'estero è competente il Cantone in cui avviene l'ingresso in Svizzera.

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