Armonizzazione delle condizioni d'accesso e delle norme in materia sociale

Autorizzazione di accesso alla professione

A seguito dell'accordo sui trasporti terrestri è stata adeguata anche la legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada. Oggi le imprese che trasportano persone e merci su strada devono soddisfare determinati requisiti di affidabilità, capacità finanziaria e capacità professionale. L'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) disciplina aspetti quali la formazione dei conducenti.

Licenza

Con l'accordo sui trasporti terrestri è stato introdotto l'obbligo di licenza per il trasporto a titolo professionale sia di persone, sia di merci. La licenza viene rilasciata dallo Stato di immatricolazione del veicolo, se l'autotrasportatore adempie le condizioni prescritte. L'ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada definisce le condizioni necessarie per ottenere il rilascio della licenza in Svizzera.

Prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo

Le prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo applicabili ai conducenti professionali svizzeri e stranieri vengono costantemente allineate alle prescrizioni in vigore nell'UE e all'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

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