Fideiussione federale

Un’impresa di trasporto (IT) che necessita di capitale di terzi per l'acquisto di nuovi veicoli o il rifinanziamento di veicoli già disponibili o altri mezzi d'esercizio può chiedere alla Confederazione il rilascio di una fideiussione solidale. La richiesta può essere avanzata per i mezzi d’esercizio impiegati nel traffico regionale viaggiatori (TRV) e approvati dalla Confederazione e dai Cantoni (vedi Acquisto di mezzi d’esercizio). Ciò consente un risparmio di costi d'interesse sia per le IT che per i poteri pubblici quali committenti delle offerte del TRV.

Le garanzie federali sono concesse per il finanziamento degli investimenti che servono a ottenere prestazioni indennizzabili e che comportano costi supplementari integrabili nel conto di previsione di un'offerta secondo l'articolo 19 dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV). In questo caso deve trattarsi di mezzi d'esercizio di nuovo acquisto oppure acquistati dopo l'abolizione, nel 2001, dei mutui pubblici senza interessi. L'UFT disciplina la forma e le condizioni della fideiussione solidale e la concede in nome della Confederazione Svizzera (vedi art. 31 della legge sul trasporto di viaggiatori, LTV).

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