Quando un'IT acquista materiale rotabile o altri mezzi d'esercizio per il trasporto regionale viaggiatori, i conseguenti ammortamenti e interessi, così come gli eventuali ulteriori costi successivi sono, di principio, indennizzabili.
Affinché i costi successivi degli investimenti possano essere integrati come costi indennizzabili nelle offerte future, è d'obbligo l'approvazione preliminare dell'investimento da parte dei committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati) ai sensi dell'articolo 19 dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV).
Un'IT che, a seguito di un bando pubblico, perde l'esercizio di una o più linee può esigere il trasferimento dei mezzi d'esercizio approvati ai sensi dell'articolo 19 OITRV alla nuova IT aggiudicataria (vedi art. 28 cpv. 1 OITRV). Ciò garantisce alle IT una certa sicurezza d'investimento in vista dei bandi pubblici.
A seconda dei casi, il finanziamento dei mezzi d'esercizio avviene mediante capitali propri e/o di terzi. Affinché possano ricorrere a capitali di terzi disponibili sul mercato a condizioni ugualmente vantaggiose, tutte le IT sono sostenute dalla Confederazione attraverso la concessione di una fideiussione solidale.