I gestori dell’infrastruttura ferroviaria (GI) devono stipulare con i Cantoni convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e partecipare ai relativi costi. In caso d’intervento devono farsi carico dei costi.

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Se un evento verificatosi sulla rete ferroviaria richiede l'intervento dei servizi di salvataggio o dei vigili del fuoco, i costi che ne conseguono sono a carico dei gestori dell'infrastruttura (GI). Per l'assunzione dei costi di mantenimento di tali servizi di difesa, ossia i costi correnti d'esercizio e d'investimento da sostenere anche in assenza di interventi, si applica l'ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD; RS 742.162).
Secondo l'articolo 15 OMD, l'UFT pubblica le seguenti informazioni:
- i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio;
- le indennità versate dai GI ai singoli Cantoni;
- un modello di convenzione tra il GI e il Cantone;
- gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali