Mezzi di contenimento per merci pericolose

L'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont) stabilisce le prescrizioni concernenti l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili e di altri mezzi di contenimento per merci pericolose.

Carro-cisterna
Per il trasporto di merci pericolose possono essere utilizzati solo imballaggi conformi alle disposizioni del RID / ADR.
© UFT

Per tutti i mezzi di contenimento adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, su ferrovia o con impianti a fune, l'OMCont disciplina:

L'immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità

La designazione degli organismi di valutazione è affidata al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), mentre l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è responsabile della sorveglianza sugli organismi stessi e sul mercato. L'UFT è inoltre l'autorità competente in materia di mezzi di contenimento per merci pericolose ai sensi del RID/ADR.

I controlli prescritti dai regolamenti nazionali e internazionali possono essere eseguiti da imprese private.

Le imprese che intendono effettuare simili controlli dovranno essere accreditate e designate. Per i controlli sulle attrezzature a pressione trasportabili sarà richiesta anche la notifica alla Commissione UE.

I controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali

Controlli intermedi sugli IBC di proprietà e adibiti a uso proprio

In Svizzera i compiti correlati all'esecuzione dei controlli iniziali e dei controlli periodici, nonché dei cosiddetti controlli intermedi di IBC secondo il capitolo 6.5.4 RID/ADR devono essere svolti, in conformità con l'allegato 1 numero 1 OMCont, da un organismo di valutazione della conformità (OrgVC) oppure da un servizio di controllo interno (IS) sotto la sorveglianza di un OrgVC Xa.

In deroga a quanto sopra, le imprese proprietarie di IBC possono svolgere a determinate condizioni e sotto la propria responsabilità sugli IBC sugli IBC di loro proprietà e su quelli adibiti a uso proprio, i cosiddetti «controlli intermedi», che consistono nell'ispezione secondo la sottosezione 6.5.4.4.1 b) e nella prova di tenuta secondo la sottosezione 6.5.4.4.2 b) RID/ADR. Tuttavia, esse non sono autorizzate a svolgere i controlli degli IBC per il riutilizzo dopo la riparazione o dopo la ricostruzione.

Le imprese in questione saranno denominate «enti per i controlli intermedi degli IBC» (ZPS-IBC). Sono considerate ZPS-IBC le imprese che soddisfano le condizioni stabilite al numero 7.2 dell'allegato 3 della direttiva concernente l'attuazione della OMCont (Dir-OMCont) e che sono state riconosciute da un OrgVC designato.

* Per designare questi enti viene utilizzata la sigla in tedesco ZPS-IBC (Zwischenprüfungsstelle IBC)

 

Ulteriori informazioni

Basi legali

Direttiva concernente l'attuazione dell'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont)

Per garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sta elaborando una direttiva che contiene precisazioni e indicazioni sull'applicazione dell'OMCont e dell'ADR/RID.

Per uniformare i procedimenti, l'UFT ha integrato nella direttiva diversi moduli-modello.

Elenco degli allegati della direttiva OMCont

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/ambiente/merci-pericolose/mezzi-di-contenimento-per-merci-pericolose.html