Il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, tramite impianti di trasporto a fune e vie navigabili sottostà a una regolamentazione nazionale e internazionale. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) contribuisce a sviluppare e attuare tali prescrizioni.

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Ferrovia
L'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD) disciplina questo tipo di trasporti in Svizzera. In questo campo è rilevante anche l'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont).
Secondo la RSD e la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), il Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) è vincolante per il traffico interno svizzero e per quello transfrontaliero. Il RID si fonda sulle raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose (regolamento tipo/orange book) pubblicate dalle Nazioni Unite.
Impianti di trasporto a fune
Anche con impianti a fune è consentito trasportare merci pericolose quali diesel, benzina, gas o esplosivi. Secondo l'ordinanza sugli impianti a fune (OIFT) per questo genere di trasporti occorre osservare le prescrizioni della RSD. La direttiva tecnica indicato di seguito è un ausilio per l'attuazione di tali prescrizioni.
Navigazione interna
Conformemente all'articolo 75 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI), il trasporto di merci pericolose che possono inquinare le acque è in linea di principio vietato, con alcune eccezioni. L'esecuzione dell'ordinanza spetta ai Cantoni.
L'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) si applica invece ai trasporti di merci pericolose sul Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea. L'esecuzione di tale Accordo è di competenza di Porti Renani Svizzeri, nella loro funzione di autorità in materia di navigazione sul Reno.
Evoluzione delle prescrizioni internazionali
La Svizzera contribuisce all'evoluzione delle prescrizioni internazionali concernenti il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite vie di navigazione interna.
L'UFT partecipa anche ai lavori del sottocomitato di esperti del trasporto di merci pericolose del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, della riunione congiunta RID/ADR/ADN e della commissione di esperti del RID.
L’UFT è inoltre attivo in seno al comitato di sicurezza e al comitato di amministrazione dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN).
Mezzi di contenimento per merci pericolose/autorità competenti
Dall'introduzione del nuovo sistema di valutazione della conformità secondo l'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont) alcuni compiti dell'autorità competente ai sensi del RID/ADR sono delegati a un organismo di valutazione della conformità (OVC) designato conformemente all'articolo 15 OMCont, in particolare attività riguardanti l’omologazione dei suddetti mezzi (1.8.6 RID/ADR).
Per i casi non disciplinati dall'OMCont (ad es. la classificazione) per i quali il RID richiede un'autorizzazione o un'omologazione da parte dell'autorità competente, un'eventuale ripartizione dei compiti tra l'UFT e un organismo con le competenze necessarie è decisa caso per caso (art. 4b RSD).
L'elenco delle attività ufficiali secondo il RID delegate dall'UFT è disponibile nel menù contestuale «Documentazione».
I casi non disciplinati dall'OMCont e concernenti altri mezzi di trasporto sono di competenza delle autorità indicate nei regolamenti pertinenti come SDR/ADR, codice IMDG o le istruzioni tecniche OACI.
Eccezioni e deroghe
Secondo l'articolo 5 RSD, l'UFT può ammettere eccezioni e deroghe alle prescrizioni sul trasporto nazionale per ferrovia e tramite impianti a fune. Esse devono essere motivate per scritto e non pregiudicare in alcun modo la sicurezza.
L’UFT può altresì convenire, con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID, deroghe temporanee per il trasporto per ferrovia. Questi accordi speciali multilaterali (vedi sotto) si applicano al traffico sia nazionale sia internazionale.
Più sicurezza nei trasporti di cloro
Prima dichiarazione congiunta della Società Svizzera delle Industrie Chimiche (SSIC), di Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) concernente la riduzione dei rischi derivanti dal trasporto di merci pericolose che presentano un forte potenziale di danno quali il cloro e il diossido di zolfo.
Seconda dichiarazione congiunta di Scienceindustries (prima SSIC), FFS, VAP (Verband der verladenden Wirtschaft), dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) concernente la riduzione dei rischi derivanti dal trasporto di merci pericolose che presentano un forte potenziale di danno quali il cloro e il diossido di zolfo.
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Accordi speciali multilaterali
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni del RID, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall'autorità che ha preso l’iniziativa al Segretariato dell’OTIF, che le porterà a conoscenza degli Stati contraenti.
Tutte le deroghe temporanee vigenti (accordi speciali multilaterali) sono consultabili sul sito Internet dell'OTIF (in inglese, tedesco e francese), sotto 1.5.1.1.
Accordi speciali multilaterali validi in Svizzera
Multilaterale Sondervereinbarung RID 4_2021d Butadienen (in francese) (PDF, 1 MB, 07.03.2025)Accord particulier multilatéral du 01.07.2021 concernant le transport de butadiènes et hydrocarbures en mélange stabilisé
Accord multilatéral RID 8_2021 (in francese) (PDF, 158 kB, 07.03.2025)Accord particulier multilatéral du 23.02.2022 concernant les matières dangereuses pour l’environnement du n° ONU 3082 et l'exigence d'une épreuve de performance de l'emballage
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