L’ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (OSAS) disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame degli addetti alla sicurezza.

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Gli addetti alla sicurezza sono incaricati di limitare i rischi che possono risultare dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose. LʼOSAS si applica fondamentalmente a tutte le imprese che trasportano merci pericolose su ferrovia, strada o per via navigabile.
Le imprese devono comunicare allʼUfficio federale dei trasporti (UFT) il nome degli addetti alla sicurezza da esse designati, unitamente ai rispettivi settori di attività specificati nei documenti della formazione, spontaneamente ed entro 30 giorni dalla designazione. Nel caso del trasporto su strada, le autorità responsabili dellʼesecuzione dellʼOSAS sono i Cantoni.
Le imprese sono tenute a fornire all'UFT tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordinanza e ai controlli. Sono tenute altresì a consentirgli il libero accesso a locali e infrastrutture per le indagini del caso.
Compiti degli addetti alla sicurezza
Gli addetti alla sicurezza sono tenuti ad allestire rapporti annuali all’attenzione della direzione dell'impresa.
Gli addetti alla sicurezza garantiscono altresì l'allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente destinato alla direzione dell'impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose sono liberate quantità superiori a quelle per le quali non occorre designare addetti alla sicurezza o sono uccise o ferite gravemente persone.
Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell'incidente e le misure adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi. Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive.
Formazione degli addetti alla sicurezza
Gli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose sono responsabili del rispetto delle pertinenti prescrizioni da parte della propria impresa e la consigliano nelle attività connesse alle operazioni di trasporto.
I compiti degli addetti sono illustrati in dettaglio nell'ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (OSAS) (RS 741.622).
Requisiti
Gli addetti alla sicurezza devono aver conseguito una formazione e superato il relativo esame. Per essere ammessi alla formazione non sono richieste particolari conoscenze preliminari o qualifiche professionali.
Formazione
La formazione deve svolgersi in Svizzera e comprendere almeno 24 lezioni.
Nel corso della formazione gli addetti acquisiscono le nozioni necessarie sui pericoli legati al trasporto di merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti in materia e sui compiti di cui agli articoli 11 e 12 OSAS. Chi porta a termine la formazione riceve un attestato valido un anno, periodo entro il quale deve sostenere l’esame.
La formazione può limitarsi, in base alle esigenze dell'impresa, a singoli mezzi di trasporto o classi/numeri ONU secondo l'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
Esame
L'esame va sostenuto presso un organo appositamente riconosciuto.
Le materie d'esame sono definite conformemente ai numeri 1.8.3.11 ADR e 1.8.3.11 RID.
Gli organi preposti agli esami rilasciano a chi supera l'esame un documento comprovante l'istruzione. Il documento è valido cinque anni.
Portata del lavoro
La portata del lavoro degli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose dipende dall'attività dell'impresa e può andare da pochi giorni l'anno a un'occupazione a tempo pieno.
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