Valori prescritti per il rincaro e l'interesse di computo

Ai fini del finanziamento di misure da parte dei Cantoni e di altri terzi, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce direttive riguardo al rincaro e agli interessi.

Tali direttive si fondano sui dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica e dalla Banca nazionale svizzera.  

Dal 1° gennaio 2024 il valore per il rincaro è 0,5 per cento.
Dal 1° gennaio 2024 il valore per l'interesse di computo è 1,50 per cento.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/ferrovia/infrastruttura-ferroviaria/finanziamento-dellesercizio-e-del-mantenimento-della-qualita/valori-prescritti-per-rincaro-interesse-di-computo.html