L'UFT è competente per l’esecuzione dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti) in relazione a costruzioni e impianti dei trasporti pubblici.

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Siti inquinati di ferrovie e di imprese di filobus, di trasporto a fune e di navigazione titolari di concessione federale in determinate circostanze devono essere risanati. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per l'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati in questo ambito.
Nel quadro dei suoi compiti esecutivi compila un «catasto dei siti inquinati» (CSIN UFT) accessibile al pubblico.
Nel caso di siti inquinati dai quali vi sono da attendere effetti dannosi o molesti sull'uomo e l'ambiente, l'UFT chiede l'esecuzione di indagini e di eventuali risanamenti e ne valuta i risultati.
Il seguente foglio informativo illustra i principi fondamentali e la procedura seguita dall'UFT riguardo all'esecuzione in materia di siti contaminati:
Catasto dei siti inquinati (CSIN UFT)
Conformemente all'articolo 32c capoverso 2 in combinazione con l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) l'UFT ha stilato e gestisce un catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT).
Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) nel catasto figurano tutti i siti di competenza esecutiva dell'UFT per i quali è accertato che sono inquinati o che è molto probabile che lo siano.
Competenze in materia di siti contaminati (PDF, 616 kB, 18.08.2014)Competenze in materia di siti contaminati
Il catasto è accessibile al pubblico:
Nella misura del possibile, le iscrizioni contengono dati riguardanti:
- l'ubicazione;
- il tipo e la quantità dei rifiuti depositati nel sito;
- la durata del deposito, la durata dell'esercizio e la data dell'incidente;
- le indagini già effettuate e le misure adottate per tutelare l'ambiente;
- gli effetti già constatati;
- i settori ambientali a rischio;
- eventi particolari quali la combustione dei rifiuti, le frane, le inondazioni, gli incendi o gli incidenti rilevanti.
Nota importante
Sono iscritti nel catasto i siti di estensione limitata per i quali è accertato che siano inquinati da rifiuti o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano (art. 5 cpv. 3 OSiti). Non sono iscritti nel catasto gli inquinamenti diffusi di grandi dimensioni (in particolare da immissioni atmosferiche) e i siti in cui si trovano esclusivamente edifici contaminati (p. es. dall'amianto).
Il catasto rappresenta uno strumento di lavoro dinamico in quanto i siti vi vengono iscritti, modificati o cancellati in funzione dello stato conosciuto a quel momento preciso. Riflette quindi solo lo stato delle conoscenze ma non è sinonimo di correttezza e completezza (p. es. non si può escludere che un terreno non iscritto nel registro non sia inquinato). L'adozione di misure derivanti dalle ordinanze sul risanamento dei siti contaminati o sul trattamento dei rifiuti può risultare necessaria in particolare nell'ambito di progetti di costruzione o di cambiamento di destinazione.
Inoltre, l'ubicazione (indicata come punto o superficie) e, soprattutto, l'estensione dei siti contaminati è sovente nota solo in modo approssimativo. Per tale ragione, l'ubicazione e la superficie del sito indicate sono sempre soggette a un'incertezza più o meno elevata. Di regola, l'estensione dei siti di deposito è meglio conosciuta rispetto a quella dei siti aziendali e la delimitazione è tanto più esatta quanto più approfondità è l'indagine.
Maggiori informazioni
Il catasto accessibile al pubblico contiene i dati previsti dalla legge e previamente comunicati al titolare. Le altre informazioni concernenti i siti, in particolare quelle soggette alla legislazione sulla protezione dei dati, sono consultabili solo previa autorizzazione del titolare.
Anche la consultazione da parte di terzi dei dati concernenti siti non iscritti nel catasto o iscritti a titolo provvisorio è soggetta all'autorizzazione del titolare.
Con il modulo seguente è possibile richiedere all'UFT informazioni sui dati del catasto:
Richiesta di informazioni sulle iscrizioni nel catasto dei siti inquinati (PDF, 523 kB, 04.08.2014)Formulare concernente la Richiesta di informazioni sulle iscrizioni nel catasto dei siti inquinati
Catasti di altri servizi federali e dei Cantoni
Oltre all'UFT, anche altri servizi federali e i Cantoni e altri servizi federali dispongono di catasti dei siti inquinati, limitati tuttavia al proprio ambito di competenza:
Autorizzazione secondo l'articolo 32d bis capoverso 3 LPAmb
Secondo l'articolo 32dbis capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità.
L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità esecutiva competente per il catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT) (vedi sopra). L'UFT è competente per le costruzioni, gli impianti e i siti di imprese ferroviarie, filoviarie, di navigazione e di trasporto a fune con concessione federale che attualmente sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente per i lavori di costruzione dell'impresa di trasporto o per il suo esercizio. Per gli altri siti sono competenti altri Uffici federali o i Cantoni.
Per alienare o dividere un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel CSIN UFT è necessaria l'autorizzazione dell'UFT ai sensi dell'articolo 32dbis capoverso 3 LPAmb. A questo proposito si distinguono i casi seguenti:
- se non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito (art. 32dbis cpv. 3 lett. a LPAmb), si applica la decisione di portata generale emanata dall'UFT per facilitare l'alienazione o la divisione del fondo (cfr. Foglio federale del 22 luglio 2014 : FF 2014 4927;
- se invece sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito, è necessaria un'autorizzazione individuale e specifica dell'UFT che si può chiedere utilizzando il seguente modulo:
La tabella seguente illustra la necessità o meno di chiedere un'autorizzazione dell'UFT sulla base della valutazione del sito inquinato secondo l'OSiti:
Valutazione del sito secondo l'OSiti |
Riferimento OSiti |
Domanda di autorizzazione |
Decisione di portata generale / autorizzazione individuale |
inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti |
art. 5 cpv. 4 lett. a |
no | |
inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato |
art. 8 cpv. 2 lett. c |
no | |
inquinato, è necessaria un'indagine |
art. 5 cpv. 4 lett. b |
sì | |
inquinato, deve essere sorvegliato |
art. 8 cpv. 2 lett. a |
sì | |
inquinato, deve essere risanato |
art. 8 cpv. 2 lett. b |
sì |
Il foglio informativo «Esecuzione della normativa sui siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici – Autorizzazione secondo l'art. 32dbis cpv. 3 LPAmb» fornisce indicazioni dettagliate sulla procedura adottata dall'UFT per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla divisione di un fondo secondo l'articolo 32dbis capoverso 3 della LPAmb:
Precisazioni importanti
Determinati fondi possono presentare varie destinazioni, ad esempio essere utilizzati in parte per l'esercizio ferroviario e in parte per altri scopi; questa situazione implica che vi sono diverse autorità competenti per l'esecuzione (UFT, altri Uffici federali o Cantone). Sullo stesso fondo possono quindi trovarsi sia siti inquinati iscritti nel CSIN UFT sia siti registrati in un catasto cantonale dei siti inquinati; in questi casi, ai fini dell'alienazione o della divisione di tali fondi è necessaria, oltre all'autorizzazione dell'UFT, anche quella del Cantone competente.
Ulteriori informazioni
Basi legali
Documentazione
Competenze in materia di siti contaminati (PDF, 616 kB, 18.08.2014)Competenze in materia di siti contaminati
Foglio informativo catasto dei siti inquinati (PDF, 621 kB, 18.08.2014)Foglio informativo UFT: Catasto dei siti inquinati dell'UFT