Hanno diritto a un indennizzo tutti i passeggeri dei TP muniti di titolo di trasporto valido che giungono a destinazione con un ritardo superiore a 60 minuti. Nel trasporto internazionale con autobus a lunga percorrenza è determinante il ritardo alla partenza, che deve essere di almeno due ore.
Il viaggiatore fa richiesta inoltrando l'apposito modulo online o per posta. Il modulo, disponibile sulla pagina Internet di Alliance SwissPass, può essere compilato direttamente online o scaricato. Il formato cartaceo è altresì disponibile presso le biglietterie e può essere consegnato direttamente in loco oppure spedito per posta al seguente indirizzo.
FFS SA
FFS Contact Center
Diritti dei passeggeri
Casella postale 176
3900 Briga
La richiesta sarà esaminata da FFS SA, su mandato del settore dei TP e il viaggiatore che ha diritto all'indennizzo riceverà il relativo importo tramite bonifico sul proprio conto bancario o postale.
L’indennizzo nei TP ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti.
L'importo non sarà versato se è inferiore a cinque franchi. Ciò significa che il prezzo del biglietto deve essere di almeno 20 franchi per un ritardo di oltre un'ora e di almeno 10 franchi per più di due ore di ritardo.
Il prezzo del trasporto considerato è quello effettivamente pagato per il titolo di viaggio, anche per quelli comprati con abbonamento metà-prezzo.
Il versamento dell'indennizzo deve in genere avvenire entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta. In casi eccezionali, ad esempio per accumulo di richieste o se la loro valutazione è complessa, è possibile derogare al termine di 30 giorni.
Il Consiglio federale ha lasciato questa decisione al settore. Le norme in merito sono consultabili alla pagina Internet
www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori.
No. La legge esclude espressamente l’applicazione di cause di forza maggiore.
A questi servizi si applicano le stesse regole del traffico interno (all'estero tuttavia si applica il relativo regolamento UE).
In merito all'indennizzo le imprese di autobus sottostanno agli stessi obblighi delle imprese ferroviarie, mentre l'obbligo non si applica alle imprese di trasporto a fune e di navigazione, il cui servizio è particolarmente soggetto alle intemperie.
In tal caso l'impresa di trasporto è obbligata a versare ai familiari un anticipo di 40000 franchi per le spese. Eventuali ulteriori pagamenti per il risarcimento del danno saranno stabiliti a conclusione delle indagini.
Quest'obbligo vale solo per i passeggeri. Eventuali vittime di altri incidenti connessi al traffico ferroviario (ad es. a un passaggio a livello o nell'attraversare i binari) non sottostanno a questa disposizione.
No, se il viaggiatore ha acquistato il biglietto dopo l'annuncio del ritardo.
In linea di principio le imprese di trasporto hanno la responsabilità di fornire attivamente informazioni ai viaggiatori prima e durante la corsa mediante i consueti canali, ossia l'orario online, il proprio sito Internet, informazioni visive e acustiche oppure impiegando assistenti alla clientela alle stazioni e fermate nonché fornendo informazioni a bordo del veicolo. Come passeggero ho diritto di rinunciare a intraprendere il viaggio e di chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oppure un indennizzo in caso di ritardo all'arrivo superiore a un'ora.
Per ritardi superiori a 60 minuti devono offrire ai passeggeri qualcosa da bere e per tempi di attesa più lunghi vitto in quantità adeguata, sempre che siano disponibili sul veicolo o nella stazione o fermata. Se necessario deve altresì essere organizzata un'adeguata sistemazione per la notte.
Con la normativa in vigore dal 1° gennaio 2021 la prassi svizzera è stata armonizzata con quella dell'Unione europea.