Diritti dei passeggeri nei trasporti pubblici

Un teleindicatore da binario in una stazione FFS con un avviso di ritardo del treno.
In caso di notevole ritardo d'ora in poi i passeggeri avranno diritto a un rimborso.
© UFT

In caso di notevole ritardo e soppressione di collegamenti gli utenti dei TP hanno per legge diritto al rimborso del biglietto, a un indennizzo o all’assistenza. Lo stesso vale per le autolinee internazionali.

In caso di notevole ritardo d'ora in poi i passeggeri hanno diritto a un rimborso. Secondo la legge sul trasporto di viaggiatori e nella rispettiva ordinanza le imprese di trasporto sono tenute a versare un rimborso o indennizzo in caso di soppressione di una corsa o di ritardo a destinazione a partire da un'ora. Questo vale anche nel settore delle autolinee internazionali. In quest'ultimo però a essere determinante è il ritardo alla partenza. Dalla nuova normativa d'indennizzo sono esclusi gli impianti di trasporto a fune e i battelli, in quanto particolarmente soggetti alle intemperie.

Le imprese di trasporto hanno istituito un ufficio reclami: i viaggiatori che non fossero d'accordo con una decisione dell'impresa possono rivolgersi all'organo di esecuzione dell'Ufficio federale dei trasporti.

Links

Organo del settore competente per gli indennizzi

Legge sul trasporto di viaggiatori

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/tariffe/diritti-dei-viaggiatori.html