Accordi speciali multilaterali

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni del RID, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall'autorità che ha preso l’iniziativa al Segretariato dell’OTIF, che le porterà a conoscenza degli Stati contraenti.

Tutte le deroghe temporanee vigenti (accordi speciali multilaterali) sono consultabili sul sito Internet dell'OTIF (in inglese, tedesco e francese), sotto 1.5.1.1.

Accordi speciali multilaterali validi in Svizzera

RID 4/2021: Accordo multilaterale del 01.07.2021 concernente il trasporto di butadieni e idrocarburi in miscela stabilizzata (solo disponibile in francese (PDF, 1 MB, 05.07.2021) e in tedesco (PDF, 1 MB, 05.07.2021)).

RID 8/2021: Accordo multilaterale del 23.02.2022 concernente le materie pericolose per l’ambiente del numero ONU 3082 e il requisito di collaudo dell’imballaggio (solo disponibile in francese (PDF, 158 kB, 25.02.2022) e in tedesco (PDF, 162 kB, 25.02.2022))

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/ambiente/merci-pericolose/normativa-sul-trasporto/accordi-speciali-multilaterali%20.html