L'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont) stabilisce le prescrizioni concernenti l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili e di altri mezzi di contenimento per merci pericolose.
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© UFT
Per tutti i mezzi di contenimento adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, su ferrovia o con impianti a fune, l'OMCont disciplina:
L'immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità
La designazione degli organismi di valutazione è affidata al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), mentre l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è responsabile della sorveglianza sugli organismi stessi e sul mercato. L'UFT è inoltre l'autorità competente in materia di mezzi di contenimento per merci pericolose ai sensi del RID/ADR.
I controlli prescritti dai regolamenti nazionali e internazionali possono essere eseguiti da imprese private.
Le imprese che intendono effettuare simili controlli dovranno essere accreditate e designate. Per i controlli sulle attrezzature a pressione trasportabili sarà richiesta anche la notifica alla Commissione UE.
Il DATEC designa gli organismi di valutazione della conformità (OrgVC), che eseguono la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali di attrezzature a pressione trasportabili e altri mezzi di contenimento per merci pericolose. Questi organismi devono:
a) essere accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 17020; e
b) soddisfare le condizioni definite nell'allegato 5 OMCont
Il DATEC attribuisce un numero di identificazione a ognuno degli OrgVC designati. L'elenco, con l’accordo con il 1.8.6.2.4.2 RID/ADR, degli OrgVc designati, complete dei rispettivi numeri di identificazione e ambiti di competenza, possono essere scaricate dalla colonna qui a destra.
L'OMCont è stata inserita nel ARR Svizzera - UE (MRA) in quanto equivalente della direttiva 2010/35/UE (TPED). Ciò ha comportato l'introduzione della piena libertà di circolazione nel settore delle attrezzature a pressione trasportabili tra Svizzera e UE. Ciò significa in particolare che gli organismi di valutazione della conformità notificati da Stati dell'UE sono autorizzati a eseguire controlli in Svizzera e quelli con sede in Svizzera possono svolgere tali controlli negli Stati dell'UE, con il reciproco riconoscimento dei risultati. Le imprese notificate figurano nell'elenco NANDO.
Per gli altri mezzi di contenimento per merci pericolose restano in vigore le restrizioni secondo il principio di territorialità di cui all'ADR e al RID, riguardanti in particolare le attività degli organismi di valutazione della conformità. Gli organismi designati da autorità svizzere sono autorizzati a operare solo in Svizzera, e quelli esteri non possono eseguire controlli in Svizzera. Sono escluse le procedure secondo 6.8.1.5 RID/ADR e la disposizione transitoria 1.6.3.58 RID.
Documentazione
Link
Secondo i numeri 6.1.1.4, 6.5.4.1 e 6.6.1.2 RID/ADR, la fabbricazione di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e grandi imballaggi (GRI) deve essere eseguita secondo un Programma di garanzia di qualità (QSP), riconosciuto e regolarmente sorvegliato dall'UFT. L'UFT può affidare questa attività di sorveglianza agli organismi di valutazione della conformità (OrgVC), a condizione che questi ultimi soddisfino i requisiti di cui all'allegato 3 della direttiva concernente l'applicazione dell'OMCont, (DR-OMCont), ossia che siano riconosciuti dall'UFT.
La sorveglianza concerne tutti gli imballaggi con omologazione «CH», a prescindere dal fatto che siano stati fabbricati in Svizzera o all'estero. D'intesa con un organismo di omologazione estero, è possibile anche sorvegliare sulla fabbricazione di imballaggi omologati all'estero e prodotti in Svizzera.
In Europa il BAM (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca tedesco) è un autorevole centro di competenza per l'omologazione di contenitori per merci pericolose. I regolamenti sulle merci pericolose che emana (regolamenti sulle merci pericolose BAM, BAM-GGR) vengono dunque ripresi in Svizzera come stato della tecnica in materia.
Prima dei controlli prescritti vanno eseguiti diversi lavori preliminari. Anche queste attività possono essere svolte solo da organismi di valutazione della conformità (OrgVC) appositamente designati oppure da ditte di manutenzione esaminate e riconosciute dagli stessi OrgVC.
Per ottenere tale riconoscimento devono essere adempiuti determinati requisiti riguardanti le competenze necessarie nel relativo settore e le condizioni richieste in un certo luogo di servizio o in azienda per l'esecuzione di controlli di mezzi di contenimento per merci pericolose (infrastruttura, personale competente, provvedimenti di sicurezza).
Il riconoscimento viene concesso quando un rapporto di audit di un OrgVC designato in conformità con l'OMCont conferma che tutti i requisiti dell'Allegato 4 della Direttiva concernente l'applicazione dell'OMCont (DR-OMCont) sono verificati e soddisfatti.
Le ditte che intendono eseguire saldature necessitano altresì di un apposito riconoscimento della capacità professionale di cui al numero 6.8.2.1.23 del RID/ADR.
Le ditte riconosciute sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione e lavori preliminari ai controlli (messa in pressione, controllo delle valvole, piccole riparazioni ecc.) per conto di tutti gli OrgVC con cui hanno sottoscritto un apposito accordo di collaborazione.
Gli OrgVC comunicano le ditte di manutenzione che hanno riconosciuto, unitamente ai rispettivi ambiti di competenza, all’UFT, che le inserisce in un elenco pubblicato sul suo sito Internet.
Tale lista è suddivisa nelle sezioni SDR e RSD e può essere scaricata dalla colonna qui a destra.
In quanto autorità esecutiva, l'UFT sorveglia le ditte presso le quali gli OrgVC eseguono i controlli dei mezzi di contenimento per merci pericolose secondo il RID/ADR.
Il prototipo di ogni imballaggioper le merci pericolose devono essere sottoposti a prove secondo i procedimenti descritti ai sezioni 6.1.5 (imballaggi), 6.5.6 (contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa) e 6.6.5 (grandi imballaggi) ADR/RID.
In Svizzera l'autorità competente per tali prove è l'UFT, che può delegarle a organismi provvisti del suo riconoscimento.
L'UFT può riconoscere gli organismi che dispongono di attrezzature adeguate e sufficienti e della tecnologia di ispezione e misurazione per effettuare le misurazioni e le ispezioni richieste nel contesto delle prove su modello.
Gli OrgVC designati con le necessarie competenze tecniche possono delegare le ispezioni a organismi riconosciuti dall'UFT o da un'autorità competente estera. La procedura per il riconoscimento di questi organismi è disciplinata dall'Allegato 3 della Direttiva concernente l’applicazione dell’OMCont (DR-OMCont).
I controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali
Controlli intermedi sugli IBC di proprietà e adibiti a uso proprio
In Svizzera i compiti correlati all'esecuzione dei controlli iniziali e dei controlli periodici, nonché dei cosiddetti controlli intermedi di IBC secondo il capitolo 6.5.4 RID/ADR devono essere svolti, in conformità con l'allegato 1 numero 1 OMCont, da un organismo di valutazione della conformità (OrgVC) oppure da un servizio di controllo interno (IS) sotto la sorveglianza di un OrgVC Xa.
In deroga a quanto sopra, le imprese proprietarie di IBC possono svolgere a determinate condizioni e sotto la propria responsabilità sugli IBC sugli IBC di loro proprietà e su quelli adibiti a uso proprio, i cosiddetti «controlli intermedi», che consistono nell'ispezione secondo la sottosezione 6.5.4.4.1 b) e nella prova di tenuta secondo la sottosezione 6.5.4.4.2 b) RID/ADR. Tuttavia, esse non sono autorizzate a svolgere i controlli degli IBC per il riutilizzo dopo la riparazione o dopo la ricostruzione.
Le imprese in questione saranno denominate «enti per i controlli intermedi degli IBC» (ZPS-IBC). Sono considerate ZPS-IBC le imprese che soddisfano le condizioni stabilite al numero 7.2 dell'allegato 3 della direttiva concernente l'attuazione della OMCont (Dir-OMCont) e che sono state riconosciute da un OrgVC designato.
* Per designare questi enti viene utilizzata la sigla in tedesco ZPS-IBC (Zwischenprüfungsstelle IBC)
Sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento per merci pericolose
La sorveglianza sul mercato ha lo scopo di verificare che i mezzi di contenimento immessi sul mercato siano conformi alle disposizioni e non compromettano la sicurezza e la salute delle persone nonché l'ambiente.
In questo contesto possono essere ordinati provvedimenti come il divieto d'immissione sul mercato o il ritiro dal commercio, ma anche qualsiasi altra misura necessaria a ristabilire la conformità dei mezzi di contenimento rispetto alle disposizioni.
L'UFT procede a controlli qualora indizi fondati indichino che mezzi di contenimento per merci pericolose non sono conformi alle prescrizioni. Per accertare il rispetto di queste ultime effettua controlli a campione. A tale scopo esegue sia esami formali dei documenti, sia verifiche tecniche dei mezzi di contenimento, avvalendosi eventualmente delle informazioni fornite dagli organismi di valutazione della conformità.
La sorveglianza sul mercato si fonda sugli articoli 17-21 dell'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont) ed è un'attività svolta dall'autorità successivamente alla procedura di valutazione della conformità. Tutti gli operatori economici sono tenuti a parteciparvi, a fornire le informazioni necessarie e a segnalare i casi di non conformità.
La sorveglianza sul mercato ha lo scopo di verificare che i mezzi di contenimento immessi sul mercato siano conformi alle disposizioni e non compromettano la sicurezza e la salute delle persone nonché l'ambiente.
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© UFT
In questo contesto possono essere ordinati provvedimenti come il divieto d'immissione sul mercato o il ritiro dal commercio, ma anche qualsiasi altra misura necessaria a ristabilire la conformità dei mezzi di contenimento rispetto alle disposizioni.
L'UFT procede a controlli qualora indizi fondati indichino che mezzi di contenimento per merci pericolose non sono conformi alle prescrizioni. Per accertare il rispetto di queste ultime effettua controlli a campione. A tale scopo esegue sia esami formali dei documenti, sia verifiche tecniche dei mezzi di contenimento, avvalendosi eventualmente delle informazioni fornite dagli organismi di valutazione della conformità.
La sorveglianza sul mercato si fonda sugli articoli 17-21 dell'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont) ed è un'attività svolta dall'autorità successivamente alla procedura di valutazione della conformità. Tutti gli operatori economici sono tenuti a parteciparvi, a fornire le informazioni necessarie e a segnalare i casi di non conformità.
Ulteriori informazioni
Bases légales
Documentation
Notifica per prodotti difettosi (DOCX, 40 kB, 17.09.2015)Modulo di notifica per prodotti difettosi nei settori ferroviario, degli impianti a fune e dei mezzi di contenimento per merci pericolose.