Autorizzazione per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus tra la Svizzera e Stati terzi (Paesi che non sono membri dell'UE)

I servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus tra la Svizzera e gli Stati terzi (non UE) sono soggetti ad autorizzazione. Qui di seguito trovate tutto quello che dovete sapere per il rilascio, la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione.

1. Basi legislative

1.2. Direttiva

Dal 1° ottobre 2019:

Direttiva concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi (DirTInT) (PDF, 290 kB, 01.10.2019)

In seguito a una riorganizzazione della Divisione Finanziamento dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), dal 1° ottobre 2019 il settore in oggetto non farà più parte della Sezione Traffico merci bensì di quella nuova Accesso al mercato.

Il testo della direttiva è stato altresì leggermente adeguato sul piano redazionale. 

 

1.3. Accordi bilaterali in materia di trasporti internazionali su strada

Albania (AL) : Accordo del 30 settembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.123)

Bosnia e Erzegovina (BIH): Accordo del 1° dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri di Bosnia e Erzegovina relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.191)

Kosovo (RKS): Accordo dell'11 novembre 2011 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.475)

Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord : Accordo del 25 gennaio 2019 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.367)

Macedonia (NMK): Accordo del 22 aprile 1997 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.520)

Montenegro (MNE): Accordo del 9 dicembre 2023 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Montenegro relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.573)

Serbia (SRB): Accordo del 9 dicembre 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.682)

Turchia (TR): Accordo del 18 agosto 1977 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Turchia concernente i trasporti internazionali su strada (RS 0.741.619.763)

2. Domanda di autorizzazione

2.1 Informazioni generali

I trasportatori svizzeri intenzionati a richiedere, modificare o rinnovare l'autorizzazione per un servizio di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus sono tenuti a presentare apposita domanda scritta all'Ufficio federale dei trasporti, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna. La presentazione deve avvenire tra dieci e sei mesi prima dell'avvio o del proseguimento del servizio. Sia il modulo di domanda sia tutti gli allegati richiesti devono recare l'indicazione del luogo e della data e la firma del richiedente (dirigente dell'impresa).

2.2 Documentazione della domanda

Documentazione della domanda

La domanda deve comprendere i seguenti documenti (cfr. n. 3.3 DirTInT e all. VI OTV):

  • modulo di domanda;
  • orario;
  • elenco delle fermate;
  • tabella dei prezzi;
  • copia della licenza;
  • carta stradale;
  • piano di servizio;
  • elenco dei veicoli;
  • contratto di cooperazione;
  • per domande di rinnovo o di modifica: documenti contenenti dati statistici sulle prestazioni di trasporto.

Una volta presentata la domanda completa e corretta, il richiedente riceve una conferma di ricevimento. Le domande incomplete o errate sono rinviate al mittente per completamento o correzione.

Se la domanda è completa, viene svolta la consultazione in Svizzera coinvolgendo tutti i Cantoni interessati (fermate), l'ufficio preposto al controllo OLR (Cantone in cui ha sede l'impresa di trasporto svizzera), le FFS, e le autorità doganali.

Nel caso di domande presentate in Svizzera, se dalla consultazione svolta internamente non sono emerse obiezioni sostanziali al rilascio dell'autorizzazione, sono chiamati a esprimersi tutti gli Stati esteri interessati dal servizio di trasporto oggetto della domanda, ossia gli Stati di transito e lo Stato di destinazione. L'autorizzazione può essere rilasciata una volta pervenuto il consenso di tutti gli Stati interpellati.

2.3 Condizioni di rilascio

L'autorizzazione è rilasciata qualora sia provato che (art. 44 cpv. 1 OCTV):

a. l’impresa garantisce il rispetto delle disposizioni legali; 

b. (abrogata) 

c. non è gravemente pregiudicata l’esistenza, sui tratti diretti interessati, di un’offerta di trasporto comparabile coperta da uno o più contratti di pubblico servizio;

d. (abrogata) 

e. le corse sono effettuate con i veicoli direttamente a disposizione dell’impresa;

f. nel trasporto esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle estere; sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali;

g. tutte le imprese partecipanti dispongono di un’assicurazione minima conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli, che si applica in tutti gli Stati interessati; 

h. tutte le imprese partecipanti sono iscritte nel registro delle persone soggette all’imposta sul valore aggiunto;

i. l’effettuazione del servizio di trasporto può avvenire in conformità con le disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti.

Ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:
Per effettuare trasporti di viaggiatori su strada a titolo professionale, le imprese svizzere di trasporto devono essere in possesso di una licenza valida (art. 3 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)).

Informazioni in merito sono disponibili sul sito: http://www.autorizzazione.ch/

3. Documenti contenenti dati statistici sulle prestazioni di trasporto

Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartire tra loro il servizio di trasporto. La quota dell'impresa svizzera (servizio svolto con veicoli immatricolati in Svizzera) sul totale dei servizi di trasporto effettuati (totale dei chilometri percorsi da tutte le imprese di trasporto) deve essere almeno del 30% per anno civile. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Le imprese che effettuano trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale devono fornire informazioni sulla loro attività all'Ufficio federale dei trasporti (art. 78 cpv. 1 OTV). Alle domande di rinnovo o di modifica vanno allegati i documenti contenenti i relativi dati statistici; per ogni anno civile va allestita una statistica separata utilizzando il modello qui indicato:

Contatto

Ufficio federale dei trasporti UFT
Sezione Accesso al mercato
CH-3003 Berna

Tel.
+41 (0)58 465 07 00

E-mail

Stampare contatto

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/verkehrstraeger/tram-und-bus/internationaler-linienbusverkehr/bewilligungen-drittstaaten.html