Certificato di sicurezza per le tratte in prossimità del confine

Per le imprese straniere l’accesso alla rete è regolato dalla direttiva (UE) 2016/798, dal regolamento delegato (UE) 2018/762 e dai rispettivi accordi bilaterali.

I certificati di sicurezza per le tratte in prossimità del confine sono da richiedere all’Agenzia ferroviaria europea (ERA), tramite One-Stop-Shop (OSS). A questo proposito vanno osservate le disposizioni dell’ERA.

La soluzione transitoria con l'ERA, che consente omologazioni di veicoli e certificati di sicurezza internazionali comuni per il traffico transfrontaliero, è prorogata fine 2024.

L'UFT chiarirà gli effetti sulla procedura e terrà le imprese di trasporto ferroviario e i fabbricanti di materiale rotabile costantemente al corrente in merito agli sviluppi. È opportuno contattarlo tempestivamente.

L'allegato 1 della direttiva AAR, CSic e ASic sarà pubblicato in seguito.

La procedura deve essere per quanto possibile conforme ai nuovi requisiti. Nello specifico e d'intesa con le autorità di vigilanza nazionali deve essere attuabile una procedura semplice all'insegna del reciproco riconoscimento. A tal fine occorre rivolgersi tempestivamente all'UFT.

Documentazione

Accordo UFT-ANSF (PDF, 2 MB, 08.07.2014)Omologazioni di veicoli e impianti, accesso alla rete e ammissione del personale conducente sulle linee trasfrontaliere

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/verkehrstraeger/eisenbahn/fachinformationen/netzbetrieb-und-netzbenutzung/sicherheitsbescheinigung-fuer-grenznahe-strecken.html