Dal 2021 più diritti per gli utenti dei trasporti pubblici

Dal 1° gennaio 2021 in Svizzera chi usa i trasporti pubblici (TP) godrà di maggiori diritti. Nella legge sul trasporto di viaggiatori e nella rispettiva ordinanza sono state integrate nuove disposizioni secondo cui le imprese di trasporto sono tenute a versare un rimborso o indennizzo in caso di soppressione di una corsa o di ritardo a destinazione a partire da un'ora. Disposizioni simili si applicano anche nel settore delle autolinee internazionali, dove però è determinante il ritardo alla partenza.

Una bacheca delle FFS che annuncia un ritardo a tempo indeterminato su una linea nella zona di Zurigo.
In caso di notevole ritardo i passeggeri avranno diritto a un rimborso.
© Walter Ruetsch

In caso di ritardo di oltre un'ora i passeggeri dei TP hanno diritto a un indennizzo pari al 25 per cento del prezzo del viaggio, mentre se si superano le due ore la quota sarà del 50 per cento. L'indennizzo può essere richiesto se ammonta ad almeno cinque franchi. Possono pertanto usufruirne i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto di minimo 20 franchi e subìto un ritardo di più di un'ora o che ne hanno comprato uno di almeno dieci franchi e subìto oltre due ore di ritardo. Sono esclusi dalla nuova normativa gli impianti di trasporto a fune e i battelli, in quanto particolarmente soggetti alle intemperie.

In caso di ritardo o di soppressione di una corsa si ha inoltre la possibilità di non intraprendere il viaggio e di farsi rimborsare il prezzo del biglietto. Sono previsti rimborsi anche per i titolari di abbonamenti, secondo regole definite dal settore dei TP.

L'attuazione dei nuovi diritti spetta alle imprese di trasporto. L'indennizzo per ritardo o soppressione di corsa può essere richiesto, dal 1° gennaio 2021, direttamente alla pagina Internet www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori per qualsiasi impresa. Chi è in possesso di un abbonamento potrà richiedere un indennizzo proporzionale se subisce ripetuti ritardi e soppressioni. Le imprese hanno definito nei dettagli le relative condizioni, consultabili alla suddetta pagina Internet.

Il rimborso del biglietto a seguito della rinuncia al viaggio dovuta a un ritardo o alla soppressione di una corsa nonché l'assistenza in caso di notevole ritardo avverranno anche in futuro a cura dell'impresa di trasporto interessata.

L'UFT è competente per i reclami

I viaggiatori in disaccordo con la decisione di un'impresa di trasporto possono sottoporre la loro richiesta per esame all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), che a tal fine ha istituito un cosiddetto organo di esecuzione. Il reclamo può essere inoltrato elettronicamente alla pagina Internet www.bav.admin.ch/passagierrechte, attiva dal 1° gennaio 2021.

Indennizzo per le autolinee internazionali

I diritti dei viaggiatori nel settore delle autolinee internazionali («autobus a lunga percorrenza») si differenziano da quelli nei TP. In questo settore è determinante il ritardo alla partenza, considerato che l'ora di arrivo degli autobus a lunga percorrenza è influenzata da fattori esterni quali lo stato delle strade o gli incidenti. Inoltre, il ritardo deve superare le due ore.

Se il ritardo alla partenza è di almeno 120 minuti, l'impresa deve proporre al passeggero la scelta tra una corsa alternativa, che gli consenta di giungere a destinazione senza il pagamento di un supplemento, o il rimborso del prezzo del biglietto. In caso di incidente l'impresa deve fornire adeguata assistenza al viaggiatore, ad esempio vitto e, se necessario, alloggio.

 

Informazioni del settore sui diritti dei viaggiatori

 

UFT Attualità_n. 85_dicembre 2020

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/pubblicazioni/uft-attualita/edizioni-2020/edizione-dicembre-2020%20/2.html