Le direttive aiutano le imprese di trasporto a fune a gestire i loro impianti nel rispetto della legge.
Le direttive dell'UFT garantiscono un'applicazione uniforme e corretta delle basi legali e delle norme, precisando concetti (giuridici) indeterminati e illustrando la prassi dell'UFT in materia di autorizzazione, ovvero contribuendo alla trasparenza nell'applicazione pratica delle prescrizioni e alla certezza del diritto.
A seconda della tematica si suddividono in direttive procedurali e tecniche, ma le seconde possono contenere anche singole informazioni e istruzioni sulla procedura. In questa categoria si annoverano anche i documenti in passato denominati guide pratiche, mezzi ausiliari o promemoria.
Direttiva concernente la procedura
Direttiva 1
La direttiva 1 stabilisce i principi alla base del rilascio dell’approvazione dei piani e della concessione.
Direttiva 2
La direttiva 2 stabilisce i principi alla base del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio.
Direttiva 3
La direttiva 3 riassume i principi alla base del rinnovo della concessione
Direttiva protezione contro il rumore
Ambiente e pianificazione territoriale nei progetti di impianti a fune
Pianificazione d'utilizzo per progetti di impianti a fune
Direttiva tecnica
Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
Direttiva 4
Nella direttiva 4 l'UFT spiega la distinzione tra manutenzione e trasformazione, in quali casi una trasformazione richiede l'avvio di una procedura di autorizzazione e qual è la documentazione necessaria. Inoltre ogni anno le imprese di trasporto a fune devono presentare all'UFT un rapporto sulla manutenzione dei propri impianti.
Guida pratica all'utilizzazione del documento per la valutazione direttiva 4 (PDF, 3 MB, 01.04.2020)
Direttiva 5
Direttiva sui periti di impianti di trasporto a fune
Esercizio di impianti a fune con passeggeri, con personale operativo parzialmente ridotto o senza personale operativo
Delimitazione tra funicolari e ascensori inclinati
Modello di dimensionamento Laax
Correlazione sull'azione del vento
Esami delle funi
Organi di controllo delle funi accreditati
Secondo gli articoli 16 capoverso 1 e 36 capoverso 1 OFuni, gli esami non distruttivi delle funi possono essere effettuati solo da un organo di controllo delle funi accreditato dal SAS. I seguenti organi di controllo adempiono questo requisito (in ordine alfabetico):
Direttiva di cui all'articolo 42 capoverso 4 OFuni contenente ulteriori requisiti per i rapporti d’esame MRT e RT secondo l'articolo 39 OFuni.
Trasporto di merci pericolose tramite impianti a fune