Catasto dei rumori ferroviari - emissioni

Emissioni definite

Secondo l'OIF, il livello di valutazione Lr è l'unità di misura determinante per la descrizione delle emissioni foniche. Nell'ambito del risanamento fonico o in relazione a progetti di ampliamento, vengono definite in modo vincolante solo le immissioni consentite presso gli edifici (OIF, art. 37a). Tuttavia, in questo modo vengono anche implicitamente stabiliti i valori di emissione su cui si basano. Su una buona parte della rete questi valori corrispondono al Piano delle emissioni 2015, emanato dal Consiglio federale, che costituisce la base per il risanamento fonico delle ferrovie. Laddove sono stati realizzati progetti di ampliamento dell'infrastruttura, i valori di emissione definiti corrispondono allo stato finale pianificato nel progetto. I valori giornalieri e notturni vengono rappresentati separatamente.

Le emissioni definite indicano il valore massimo delle emissioni che il gestore di un impianto può produrre senza superare le immissioni foniche consentite secondo l’articolo 37a OIF. Nel caso di delimitazioni di nuove zone edificabili, urbanizzazioni e autorizzazioni a costruire, si deve considerare la possibilità che il gestore dell’impianto (ferrovia) sfrutti al massimo il limite di emissioni consentite. Pertanto, le emissioni definite sono grandezze rilevanti per le procedure di pianificazione e di costruzione.

Emissioni definite di giorno (dalle 6 alle 22)

Emissioni definite di notte (dalle 22 alle 6)

Emissioni effettive

Le emissioni effettive vengono rilevate periodicamente. I valori medi annuali si basano sul traffico effettivo in un anno di riferimento. Sono attualmente a disposizione i valori relativi al 2021. I valori giornalieri e notturni vengono rappresentati separatamente.

Secondo l’articolo 37a capoverso 2 OIF, l’autorità esecutiva (UFT) adotta le misure necessarie nel caso in cui le immissioni effettive divergano notevolmente e costantemente da quelle consentite (lo stesso vale per le emissioni). A tale scopo sarà avviato un procedimento.

Emissioni effettive di giorno (dalle 6 alle 22)

Emissioni effettive di notte (dalle 22 alle 6)

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