L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) stila un catasto dei rumori secondo l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41, art. 37 e 37a) e l'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620, allegato 1). I dati corrispondono al modello di geodati «Catasto dei rumori - impianti ferroviari». Il catasto del rumore si articola in due parti: Emissioni e Immissioni.
Catasto dei rumori
Emissioni
Secondo l'OIF, il livello di valutazione Lr è l'unità di misura determinante per la descrizione delle emissioni foniche. Nell'ambito del risanamento fonico o in relazione a progetti di ampliamento, vengono definite in modo vincolante solo le immissioni consentite presso gli edifici (OIF, art. 37a). Tuttavia, in questo modo vengono anche implicitamente stabiliti i valori di emissione su cui si basano. Su una buona parte della rete questi valori corrispondono al Piano delle emissioni 2015, emanato dal Consiglio federale, che costituisce la base per il risanamento fonico delle ferrovie. Laddove sono stati realizzati progetti di ampliamento dell'infrastruttura, i valori di emissione definiti corrispondono allo stato finale pianificato nel progetto. I valori giornalieri e notturni vengono rappresentati separatamente.
Le emissioni definite indicano il valore massimo delle emissioni che il gestore di un impianto può produrre senza superare le immissioni foniche consentite secondo l’articolo 37a OIF. Nel caso di delimitazioni di nuove zone edificabili, urbanizzazioni e autorizzazioni a costruire, si deve considerare la possibilità che il gestore dell’impianto (ferrovia) sfrutti al massimo il limite di emissioni consentite. Pertanto, le emissioni definite sono grandezze rilevanti per le procedure di pianificazione e di costruzione.
Emissioni definite di giorno (dalle 6 alle 22)
Emissioni definite di notte (dalle 22 alle 6)
Le emissioni effettive vengono rilevate periodicamente. I valori medi annuali si basano sul traffico effettivo in un anno di riferimento. Sono attualmente a disposizione i valori relativi al 2021. I valori giornalieri e notturni vengono rappresentati separatamente.
Secondo l’articolo 37a capoverso 2 OIF, l’autorità esecutiva (UFT) adotta le misure necessarie nel caso in cui le immissioni effettive divergano notevolmente e costantemente da quelle consentite (lo stesso vale per le emissioni). A tale scopo avvia un procedimento.
Emissioni effettive di giorno (dalle 6 alle 22)
Emissioni effettive di notte (dalle 22 alle 6)
Immissioni
Nell'ambito di progetti di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (o di risanamento fonico di impianti esistenti) vengono stabilite le immissioni consentite (art. 37a OIF). In caso di superamento dei valori limite determinanti, si accordano facilitazioni alla ferrovia se il loro rispetto è sproporzionato. Nel catasto sono rappresentati soltanto i punti di rilevamento su edifici in merito ai quali sono state accordate facilitazioni. I dati si riferiscono ai vari piani degli edifici.
I valori giornalieri e notturni vengono rappresentati separatamente.
Immissioni consentite di giorno (dalle 6 alle 22)
Immissioni consentite di notte (dalle 22 alle 6)
Le immissioni effettive sono determinate sulla base del traffico registrato nell'anno di riferimento. Attualmente sono disponibili i dati relativi al 2021. (A causa degli effetti della pandemia Covid, l'anno di rilevazione è stato posticipato di un anno). Il prossimo aggiornamento è previsto sulla base dei dati di traffico del 2025.
I valori giornalieri e notturni vengono rappresentati separatamente.
Immissioni effettive di giorno (dalle 6 alle 22)
Immissionieffettive di notte (dalle 22 alle 6)
Le pareti antirumore riducono le immissioni. Nella determinazione di queste ultime si tiene conto di questo fatto.
Ulteriori informazioni