I servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus tra la Svizzera e i Paesi UE sono soggetti ad autorizzazione. Qui di seguito trovate tutto quello che dovete sapere per il rilascio, la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione.
Autorizzazione per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE
1. Basi legislative
- Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
- Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS 745.1)
- Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11)
2. Domanda di autorizzazione
2.1 Informazioni generali
I trasportatori svizzeri intenzionati a richiedere, modificare o rinnovare l'autorizzazione per un servizio di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus sono tenuti a presentare apposita domanda scritta all'Ufficio federale dei trasporti, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna. La presentazione deve avvenire tra dieci e quattro mesi prima dell'avvio o del proseguimento del servizio. Sia il modulo di domanda sia tutti gli allegati richiesti devono recare l'indicazione del luogo e della data e la firma del richiedente (dirigente).
2.2 Documentazione della domanda
La domanda deve comprendere i seguenti documenti:
- modulo di domanda,
- orario,
- elenco delle fermate,
- tariffe,
- copia della licenza,
- carta stradale,
- piano di servizio,
- elenco dei veicoli.
Per l'allestimento della carta stradale si consiglia di utilizzare il prodotto «PowerRoute 2008 Europa» della ditta G DATA Software AG. Una volta presentata la domanda completa e corretta, il richiedente riceve una conferma di ricevimento. Le domande incomplete o errate sono rinviate al mittente per completamento o correzione.
2.3. Condizioni di rilascio
L'autorizzazione è rilasciata a meno che (all. 7 art. 4 cpv. 4 accordo sui trasporti terrestri):
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
d) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto in vigore della Parte contraente. In questo caso, l’autorità competente definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest’ultimo;
e) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle Parti contraenti.
Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della Parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevedere al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente di una Parte contraente può, con l’accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore.
Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
Condizione supplementare:
Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus si deve essere in possesso dell'apposita autorizzazione (cosiddetta «licenza»; art. 17 cpv. 3 accordo sui trasporti terrestri).
2.4 Maggiori informazioni
- Elenco delle principali fermate per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus (PDF, 106 kB, 21.06.2022)
- Elenco dei valichi di frontiera svizzeri da utilizzare per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus (PDF, 78 kB, 06.09.2018)
- Elenco dei principali valichi di frontiera europei per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus (PDF, 24 kB, 12.02.2009)
Contatto
Ufficio federale dei trasporti UFT
Sezione Accesso al mercato
CH-3003 Berna
- Tel.
- +41 (0)58 465 07 00