Articolo 8 capoversi 2 e 4:
" Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa (...) di menomazioni fisiche, mentali o psichiche".
" La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili".
Articolo 8 capoversi 2 e 4:
" Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa (...) di menomazioni fisiche, mentali o psichiche".
" La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili".
In materia di trasporti pubblici la legge sui disabili (LDis) afferma che i nuovi veicoli e le nuove fermate, come pure quelle che sono rinnovate per motivi legati al mantenimento della qualità, al potenziamento della rete, alla sicurezza dell’esercizio o simili, devono essere conformi alle esigenze dei viaggiatori disabili o anziani. Gli adeguamenti di questo tipo sono realizzabili in modo economico. Gli edifici, gli impianti e i veicoli che non potranno essere adeguati alle esigenze dei disabili nell’ambito dei lavori summenzionati dovranno esserlo entro al massimo la fine del 2023, nell’ambito di un programma speciale ("Programma di attuazione LDis"). Per questi casi il Parlamento federale ha approvato un limite di spesa di 300 milioni di franchi, ripartito su 20 anni. Anche i Cantoni, per tali casi speciali, dovranno attendersi costi supplementari complessivi pari a circa 300 milioni di franchi. Secondo la legge, i sistemi di informazione alla clientela e i distributori automatici di biglietti dovranno essere adeguati entro la fine del 2013.
L’OTDis descrive grosso modo che cosa significa l’espressione "trasporti pubblici senza barriere": ferrovie, autobus, tram, battelli e impianti a fune devono essere accessibili, in linea di principio, a persone audiolese, ipovedenti, disabili motori e, per quanto possibile, anche a disabili psichici. L’OTDis stabilisce inoltre le modalità di finanziamento per l’attuazione delle necessarie misure.
L’ORTDis contiene, in forma dettagliata, le prescrizioni tecniche generali rilevanti in materia di persone a mobilità ridotta, oltre che le prescrizioni specifiche per i settori autobus/filobus e impianti a fune. Per quanto concerne le prescrizioni specifiche per il settore ferrovie, l’ordinanza rimanda alle prescrizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr), per quelle del settore battelli, alle prescrizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB).
Questa guida, disponibile in tedesco (PDF, 578 kB, 01.11.2020) e in francese (PDF, 588 kB, 01.11.2020), sostituisce le disposizioni del numero 2.2.2.2 ad articolo 34 e dell'allegato n. 2 delle DE-Oferr.
Con la guida per esperti LDis «Veicoli ferroviari non interoperabili» e la relativa lista di controllo s'intende garantire una base unitaria per le prove attestanti il rispetto delle disposizioni federali fornite nell’ambito dei rapporti di perizia LDis.
La guida dell’UFT «Concezione degli autobus di linea» funge principalmente da guida per la concezione di autobus utilizzati nel trasporto pubblico conformi alle esigenze delle persone con mobilità ridotta. Tiene conto delle pertinenti disposizioni federali sulla concezione senza barriere degli autobus che includono, tra l’altro, l’allegato 8 del regolamento europeo n. 107 dell’UNECE.
La guida periti LDis intende, da un lato, fornire ai periti LDis disposizioni chiare per i processi di verifica e, dall'altro, armonizzare la qualità dei rapporti dal punto di vista sia dell'approfondimento dei criteri valutati sia degli aspetti formali.
Le liste di controllo intende fornire un ausilio principalmente ai collaboratori UFT addetti, dando una panoramica delle vigenti prescrizioni giuridiche e normative.
Si veda anche Link (Guida FUS Attuazione LDis)