Riforme delle ferrovie all’interno dell’UE

L’UE attua le proprie riforme ferroviarie nell’ambito di cosiddetti pacchetti ferroviari; al momento è in fase di attuazione il quarto. La Svizzera esamina tali pacchetti per determinare quali elementi deve recepire per promuovere il traffico ferroviario transfrontaliero e assicurarsi che l’UE accetti le condizioni quadro svizzere.

Primo e secondo pacchetto ferroviario

I primi due pacchetti ferroviari dell'UE hanno creato i presupposti tecnici e organizzativi per assicurare una circolazione transfrontaliera continua e sicura dei treni sull'intera rete ferroviaria europea.

Sul fronte tecnico vanno menzionate le direttive in materia di interoperabilità e la definizione degli standard tecnici. Sul piano organizzativo sono da citare la normativa che disciplina l'accesso alla rete e la garanzia di non discriminazione anche sul piano organizzativo (separazione contabile e organizzativa tra infrastruttura e trasporti, organismo indipendente per l'assegnazione delle tracce).

Questi aspetti sono stati disciplinati in diverse direttive UE emanate nel 2001 (pacchetto ferroviario 1) e nel 2004 (pacchetto ferroviario 2). La Svizzera ha recepito varie prescrizioni di questi due pacchetti, in particolare con la riforma delle ferrovie 2.2. Nel 2012 l'UE ha parzialmente rielaborato e riorganizzato il primo pacchetto ferroviario e raggruppato elementi del secondo e terzo pacchetto in una direttiva (cosiddetto «recast»).

Terzo pacchetto ferroviario

Il terzo pacchetto ferroviario porta cambiamenti in tre diversi settori.

  • All'inizio del 2010 è stata attuata una prima apertura del mercato nel traffico viaggiatori internazionale su ferrovia, che consente di effettuare trasporti transfrontalieri al di fuori dei modelli di cooperazioni esistenti.
  • Si introducono determinati diritti per i viaggiatori e si migliorano altri: le imprese di trasporto avranno degli obblighi nei confronti di passeggeri e bagagli come pure in caso di ritardi e nell'assistenza alle persone con mobilità ridotta.
  • A livello europeo è introdotta una licenza unitaria per i macchinisti, che quindi non dovranno più essere sostituiti alle frontiere.

La Svizzera ha ripreso le prescrizioni concernenti la licenza unitaria per i macchinisti; è stata inoltre presentata una proposta per adeguare la legislazione nazionale alle prescrizioni dell'UE sui diritti dei viaggiatori.

Quarto pacchetto ferroviario

Il quarto pacchetto ferroviario, composto da una parte tecnica e una politica, mira a creare uno spazio ferroviario europeo unitario.

In futuro l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni del materiale rotabile e dei certificati di sicurezza nel settore del trasporto transfrontaliero. Per i servizi e i veicoli destinati al traffico interno di un singolo Paese UE, l'operatore o il fabbricante può scegliere se rivolgersi all'ERA o alle autorità nazionali.

La parte politica del quarto pacchetto ferroviario intende consentire alle imprese ferroviarie dell'UE di offrire servizi di trasporto commerciali negli altri Paesi membri dell'UE. Inoltre, i contratti per servizi pubblici devono di regola essere oggetto di gare d'appalto. Queste gare sono aperte a tutte le imprese ferroviarie operanti nell'UE. L'aggiudicazione diretta rimane possibile, ma deve essere giustificata da una migliore offerta.

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