Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF)

Con il pacchetto legislativo Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF) si assicura l'accesso senza discriminazioni alla rete e si rafforzano i diritti dei passeggeri.

  • Il servizio di assegnazione delle tracce, attualmente di proprietà delle tre grandi ferrovie a scartamento normale (FFS, BLS e SOB) e dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP), sarà trasformato in un istituto autonomo della Confederazione, al quale verranno attribuite competenze supplementari, e sarà responsabile per tutte le ferrovie, salvo quelle a scartamento ridotto. La modifica garantirà l'accesso alla rete a condizioni trasparenti e non discriminatorie, la sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario e l'utilizzazione ottimale delle capacità infrastrutturali.
  • Il servizio sarà inoltre il nuovo ente responsabile per la definizione dell'orario nei trasporti pubblici in Svizzera. In questa veste potrà e provvederà a delegare l'elaborazione delle basi dell'orario a terzi, nello specifico alla Divisione Infrastruttura delle FFS, che sarà tenuta a procedervi senza discriminazioni coinvolgendo gli altri gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto ferroviario.
  • Alle imprese di trasporto ferroviario sarà accordato il diritto di partecipare alla pianificazione degli investimenti dei gestori dell'infrastruttura: questi ultimi saranno tenuti a pubblicare periodicamente i propri piani di investimento e a consultare le prime, che avranno quindi modo di pronunciarsi con anticipo sulle decisioni d'investimento.
  • L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) potrà incaricare i gestori dell'infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l'insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici). L'UFT disporrà di un'esplicita base legale che gli consentirà di concludere appositi contratti per la gestione di tali compiti. Lo scopo dei contratti, come ne sono stati ad esempio stipulati in materia di controllo della marcia dei treni ETCS, è migliorare l'efficienza o l'interoperabilità o offrire soluzioni uniformi per la clientela.
  • La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF) sarà denominata ComFerr. Assumerà la funzione di autorità di ricorso in materia di gestione di compiti sistemici e di diritti di partecipazione. Le saranno inoltre attribuite ulteriori competenze, concernenti i settori della sorveglianza e degli esami, e avrà facoltà di raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per sorvegliare il mercato.
  • Sono state disciplinate in dettaglio le condizioni per il rilascio della concessione federale relativa al trasporto di viaggiatori, tra l'altro per assicurare il coordinamento con la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, il diritto del lavoro e con i diritti di utilizzazione delle vie di comunicazione. In seguito allo sviluppo in Svizzera delle prime autolinee a lunga distanza, si è inoltre stabilito che una nuova offerta sarà ritenuta ammissibile se l’esistenza di linee di trasporto a lunga distanza non sovvenzionate non ne risulterà pregiudicata e il traffico regionale sovvenzionato ne sarà completato.
  • Nei settori ferroviario e degli autobus internazionali sono stati rafforzati, avvicinandoli alle norme europee, i diritti dei passeggeri in caso di ritardi. A seconda della situazione i viaggiatori potranno avvalersi del diritto a proseguire il viaggio senza spese supplementari, al rimborso del prezzo del trasporto o a un indennizzo. In certi casi l'impresa di trasporto potrà essere obbligata ad assumersi le spese per vitto o alloggio.

La legge OIF e la rispettiva ordinanza entreranno in vigore il 1° luglio 2020, mentre le disposizioni sui diritti dei viaggiatori e sui compiti operativi del Servizio di assegnazione delle tracce a inizio 2021.

Documentazione

Comunicato stampa UFT

13.05.2020

Diritti degli utenti dei trasporti pubblici: il Consiglio federale opta per una maggiore generosità

Nella sua seduta del 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato le ordinanze del cosiddetto progetto di «organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria». A seguito dei risultati della relativa consultazione, nell'ambito dei diritti dei viaggiatori ha optato per una maggiore generosità, fissando a cinque franchi – anziché ai dieci inizialmente previsti – l'importo minimo dell'indennizzo dovuto dalle imprese dei trasporti pubblici (TP) in caso di ritardo di una corsa. Il Governo esige inoltre dal settore dei TP una soluzione equa per i titolari di abbonamenti. I nuovi diritti varranno da inizio 2021.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-a-z/riforma-delle-ferrovie/organizzazione-infrastruttura-ferroviaria-oif.html