Accordo sui trasporti terrestri con l'UE: fondamento della politica dei trasporti svizzera

20 anni fa è entrato in vigore l'Accordo sui trasporti terrestri con l'UE, dimostratosi una buona base per armonizzare le prescrizioni legali di Svizzera e UE e, quindi, per garantire l'integrazione della Svizzera nel mercato del trasporto europeo. Grazie all'Accordo, il nostro Paese ha potuto salvaguardare a livello europeo la propria politica dei trasporti e di trasferimento del traffico con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché il divieto di cabotaggio e di circolazione di notte e di domenica.

Bandiere dell’UE et della Svizzera
L’Accordo sui trasporti terrestri con l’UE è entrato in vigore il 1° giugno 2002 e ha dimostrato la propria efficacia.
© UFT

L'accordo sui trasporti terrestri (di seguito Accordo) è uno dei sette accordi conclusi nel 1999 tra la Svizzera e l'UE (conosciuti come «Bilaterali I»). È entrato in vigore il 1° giugno 2002, dopo il parere nettamente favorevole espresso dal popolo con il voto sui «Bilaterali I».

Con l'Accordo sui trasporti terrestri l'UE ha riconosciuto gli importanti risultati raggiunti dalla politica dei trasporti svizzera, come ad esempio la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), attraverso la quale la Svizzera può riscuotere in media 325 franchi per il transito di un autocarro da una frontiera all'altra (tragitto di riferimento Basilea-Chiasso di 300 km con un autocarro di 40 t). L'effetto secondario positivo è la riduzione delle corse a vuoto. L'accordo sancisce anche il divieto per gli autocarri di circolare la notte e la domenica. In cambio, la Svizzera ha innalzato il limite di peso per gli autocarri a 40 tonnellate, aumentando così l'efficienza del traffico stradale. La Svizzera ha quindi ottenuto il coordinamento delle politiche di protezione dell'area alpina e il riconoscimento, da parte dell'UE, della politica di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia decisa dal popolo.

L'Accordo offre vantaggi anche al settore svizzero dei trasporti pesanti, in quanto permette agli autotrasportatori svizzeri di accedere liberamente al mercato dell'UE e di svolgere servizi di cabotaggio tra Stati dell'UE, ossia di trasportare, ad esempio, merci dalla Germania alla Francia. Il mercato svizzero, invece, resta protetto dal cabotaggio da parte di trasportatori stranieri: ad esempio, a un autocarro tedesco rimane vietato trasportare merci da Zurigo a Losanna.

Salvaguardia anche delle conquiste sociali

L'Accordo tra la Svizzera e l'UE:

  • armonizza le prescrizioni sulle licenze dei trasportatori su strada e sui tempi di guida e di riposo degli autisti, tutelando anche le conquiste in ambito sociale;
  • contiene direttive riguardo al trasporto di merci pericolose;
  • prevede la reciproca concessione del diritto d'accesso alle rispettive reti ferroviarie nel trasporto transfrontaliero di merci, al fine di rendere più efficiente il traffico merci su rotaia;
  • allinea le prescrizioni tecniche nel traffico ferroviario transfrontaliero (interoperabilità) e i requisiti per la sicurezza ferroviaria, promuovendo una circolazione transfrontaliera dei treni continua e sicura e aprendo nuovi sbocchi nell'UE per l'industria ferroviaria svizzera.

Con l'Accordo, la Svizzera si è impegnata a recepire, per quanto possibile, gli sviluppi futuri del diritto UE. L'Accordo si basa sul principio dell'equivalenza delle legislazioni dei Paesi partner («principio dell’equivalenza»): le norme di Svizzera e UE non devono essere identiche, ma è sufficiente che corrispondano negli effetti e nella portata. Le decisioni in merito all'attuazione e all'ulteriore sviluppo dell'Accordo sono prese nell'ambito del Comitato misto dei trasporti terrestri Svizzera/UE, che si riunisce due volte l'anno. Per la Svizzera l'autorità responsabile è l'UFT.

L'anno scorso le trattative sulla bozza dell'accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE sono state interrotte senza risultati; di conseguenza determinati sviluppi della politica comune dei trasporti e decisioni di principio essenziali quali l'adesione della Svizzera all'Agenzia ferroviaria europea non saranno possibili fino a nuovo avviso. Le due parti continuano tuttavia ad adoperarsi cercando soluzioni pragmatiche a livello tecnico e operativo nel settore dei trasporti terrestri e, laddove necessario, aggiornando l'Accordo.

Accordo valido dai grandi benefici

Nei 20 anni dalla sua esistenza, l'Accordo ha dimostrato la propria efficacia: la Svizzera ha potuto mantenere l'autonomia della propria politica dei trasporti, è stato garantito l'accesso al mercato interno europeo e sono state eliminate differenze normative. Negli ultimi anni l'UE ha compiuto grandi sforzi per migliorare la tutela sociale dei lavoratori. L'Accordo dimostra che per la collaborazione tra la Svizzera e l'UE una normativa istituzionale si rivela di grande utilità.

 

UFT Attualità n. 99 maggio 2022

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