Prezzo dell'energia diverso per le ferrovie a corrente continua

Ai sensi dell'articolo 20a dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria 1998 (OARF; RS 742.122) è l'UFT che definisce il prezzo dell'energia elettrica che il comparto Infrastruttura fattura a quello Trasporti o a eventuali utenti terzi della rete. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza dell'UFT del 14 maggio 2012 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT; RS 742.122.4) il prezzo è di 14 ct./kWh. È ridotto del 40 per cento dalle 22.00 alle 6.00 e aumentato del 20 per cento dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nella pratica questa tariffa si applica in particolare per le ferrovie alimentate con una corrente alternata di 16,7 Hz.

Per le ferrovie a corrente continua l'UFT può approvare un prezzo diverso dell’energia elettrica, se è attestabile una differenza di costi (art. 3 cpv. 2 OARF-UFT). Nel determinare tale prezzo, va considerato che l'energia deve essere venduta dal comparto Infrastruttura a quello Trasporti o a eventuali utenti terzi della rete a prezzo di costo.

Il prezzo di vendita dell'energia per le ferrovie comprende, fondamentalmente, i costi fatturati dal fornitore (costi dell'energia, utilizzazione della rete e tasse), da intendersi senza imposta sul valore aggiunto.

Il prezzo dell’energia è parte del prezzo di traccia e per le ferrovie a corrente continua è fissato in franchi svizzeri per tonnellata-chilometro lorda (tkmL). A seconda della procedura, ovvero ordinazione TRV o convenzioni sulle prestazioni per l’infrastruttura, i prezzi dell’energia devono essere stabiliti per due ovvero quattro anni.

Per domande, è possibile inviare un’e-mail al seguente indirizzo: 
Marktzugang@bav.admin.ch

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/ferrovia/informazioni-specifiche/prezzi-delle-tracce/prezzo-energia-diverso.html