L’attuale Dir. OCI-ferr, in fase di revisione, non corrisponde più alle disposizioni federali. I requisiti per le procedure di riconoscimento sono definiti nella vigente Oferr.
Per il riconoscimento degli organismi di valutazione del rischio (OVR), in materia di indipendenza secondo l’articolo 15u capoverso 3 Oferr si applicano i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:2012.
Si consiglia ai potenziali candidati al riconoscimento OVR di contattare l'UFT per chiarire la procedura da seguire. Le richieste di informazioni a questo proposito possono essere inviate a zulassung@bav.admin.ch.