Organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario

L’attuale Dir. OCI-ferr, in fase di revisione, non corrisponde più alle disposizioni federali. I requisiti per le procedure di riconoscimento sono definiti nella vigente Oferr.

Per il riconoscimento degli organismi di valutazione del rischio (OVR), in materia di indipendenza secondo l’articolo 15u capoverso 3 Oferr si applicano i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:2012.

Si consiglia ai potenziali candidati al riconoscimento OVR di contattare l'UFT per chiarire la procedura da seguire. Le richieste di informazioni a questo proposito possono essere inviate a zulassung@bav.admin.ch.

Organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario (Dir. OCI-ferr) (PDF, 321 kB, 18.12.2020)Ricorso a organismi di controllo indipendenti per la valutazione della conformità e della sicurezza durante le procedure di autorizzazione per il settore ferroviario
Art. 17c, 18, 18w, 18m, 18x, 23c, 23g Lferr
Art. 2a, 6, 8, 8a, 8c, 15a, 15k-15m, 15p–15z Oferr

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/diritto/basi-giuridiche-e-prescrizioni/direttive/direttive-ferrovia/organismi-di-controllo-indipendenti-per-il-settore-ferroviario.html