Accessibilità delle decisioni dopo l’EIA

Secondo l’articolo 20 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) deve rendere trasparenti le decisioni emanate nell’ambito delle procedure di approvazione dei piani. L’UFT è tenuto a consentire la consultazione dei seguenti documenti:

  • il rapporto d’impatto (RIA),
  • la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente,
  • i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM,
  • la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerne i risultati dell’esame.

L’elenco sottostante riporta tutti i progetti sottoposti a un EIA per i quali nell’ultimo trimestre l’UFT ha emesso una decisione di approvazione dei piani. Conformemente all’articolo 20 capoverso 2 OEIA, i documenti relativi a dette decisioni possono essere consultati durante 30 giorni previo appuntamento all’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen/BE.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/allgemeine-themen/plangenehmigungsverfahren/entscheide-nach-uvp.html