Controlli intermedi sugli IBC di proprietà e adibiti a uso proprio

In Svizzera i compiti correlati all'esecuzione dei controlli iniziali e dei controlli periodici, nonché dei cosiddetti controlli intermedi di IBC secondo il capitolo 6.5.4 RID/ADR devono essere svolti, in conformità con l'allegato 1 numero 1 OMCont, da un organismo di valutazione della conformità (OrgVC) oppure da un servizio di controllo interno (IS) sotto la sorveglianza di un OrgVC Xa.

In deroga a quanto sopra, le imprese proprietarie di IBC possono svolgere a determinate condizioni e sotto la propria responsabilità sugli IBC sugli IBC di loro proprietà e su quelli adibiti a uso proprio, i cosiddetti «controlli intermedi», che consistono nell'ispezione secondo la sottosezione 6.5.4.4.1 b) e nella prova di tenuta secondo la sottosezione 6.5.4.4.2 b) RID/ADR. Tuttavia, esse non sono autorizzate a svolgere i controlli degli IBC per il riutilizzo dopo la riparazione o dopo la ricostruzione.

Le imprese in questione saranno denominate «enti per i controlli intermedi degli IBC» (ZPS-IBC). Sono considerate ZPS-IBC le imprese che soddisfano le condizioni stabilite al numero 7.2 dell'allegato 3 della direttiva concernente l'attuazione della OMCont (Dir-OMCont) e che sono state riconosciute da un OrgVC designato.

* Per designare questi enti viene utilizzata la sigla in tedesco ZPS-IBC (Zwischenprüfungsstelle IBC)

 
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