Gli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose sono responsabili del rispetto delle pertinenti prescrizioni da parte della propria impresa e la consigliano nelle attività connesse alle operazioni di trasporto.

© SBB CFF FFS
I compiti degli addetti sono illustrati in dettaglio nell'ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (OSAS) (RS 741.622).
Requisiti
Gli addetti alla sicurezza devono aver conseguito una formazione e superato il relativo esame. Per essere ammessi alla formazione non sono richieste particolari conoscenze preliminari o qualifiche professionali.
Formazione
La formazione deve svolgersi in Svizzera e comprendere almeno 24 lezioni.
Nel corso della formazione gli addetti acquisiscono le nozioni necessarie sui pericoli legati al trasporto di merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti in materia e sui compiti di cui agli articoli 11 e 12 OSAS. Chi porta a termine la formazione riceve un attestato valido un anno, periodo entro il quale deve sostenere l’esame.
La formazione può limitarsi, in base alle esigenze dell'impresa, a singoli mezzi di trasporto o classi/numeri ONU secondo l'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
Esame
L'esame va sostenuto presso un organo appositamente riconosciuto.
Le materie d'esame sono definite conformemente ai numeri 1.8.3.11 ADR e 1.8.3.11 RID.
Gli organi preposti agli esami rilasciano a chi supera l'esame un documento comprovante l'istruzione. Il documento è valido cinque anni.
Portata del lavoro
La portata del lavoro degli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose dipende dall'attività dell'impresa e può andare da pochi giorni l'anno a un'occupazione a tempo pieno.