La ripartizione delle spese per la realizzazione di un nuovo incrocio tra una linea ferroviaria e una strada e per la modificazione o il rinnovamento di un incrocio esistente è disciplinata dagli articoli 25 - 31 Lferr. Tuttavia, tali disposizioni non sono applicabili qualora le parti concludano convenzioni che disciplinano diversamente la ripartizione delle spese.
In caso di realizzazione di un nuovo incrocio, di regola il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti nel luogo d'incrocio. La stessa regola si applica alla manutenzione ordinaria degli impianti.
Per quanto concerne le modificazioni di incroci, occorre distinguere i seguenti casi:
- Se un passaggio a livello è sostituito con un sotto- o soprappassaggio oppure è soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate sono a carico del proprietario della via di comunicazione le cui esigenze richiedono la modificazione.
- In caso di modificazione di altra natura di un incrocio, le spese cagionate sono ripartite tra le vie di comunicazioni interessate nella misura in cui la modificazione è richiesta dallo sviluppo del traffico.
- Se la modificazione non consiste in una sostituzione di cui sopra e non è dovuta allo sviluppo del traffico, di regola ne è considerata responsabile la via di comunicazione a causa della quale è stato realizzato l'incrocio originario. In questo caso la ripartizione delle spese per la modificazione sarà la stessa applicata in occasione della realizzazione dell'incrocio originario.
In caso di rinnovamento di un incrocio, ossia se non si tratta di una modificazione o sostituzione di cui sopra, occorre distinguere quanto segue:
- Rinnovamento eseguito prima della conclusione del ciclo di vita dell'impianto:
Se il rinnovamento è reso necessario dallo sviluppo del traffico, le spese cagionate sono ripartite in misura corrispondente a tale sviluppo, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 27 Lferr (partecipazione in proporzione ai vantaggi). - Rinnovamento eseguito dopo la conclusione del ciclo di vita dell'impianto.
Se il rinnovamento è attuato a prescindere dallo sviluppo del traffico, le spese cagionate sono a carico della via di comunicazione a causa della quale è stato realizzato l'incrocio originario. Tuttavia, tale regola si applica unicamente se il rinnovamento non è abbinato a una modificazione.
In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.
Le regole sopra esposte si fondano su tre principi:
- Principio di equivalenza:
Le vie di comunicazione pubbliche sono considerate equivalenti; le spese non vanno addebitate automaticamente a una parte piuttosto che a un'altra. La legge prevede fattispecie che in linea di massima possono porre entrambe le parti sullo stesso piano. Ambedue le vie di comunicazione possono avere l'esigenza di mutare il modo in cui si incrociano. Per contro, da questo principio di equivalenza non è lecito concludere che la strada e la ferrovia sono sempre ambedue responsabili e che quindi devono contribuire nella stessa misura alle spese (Stückelberger/Haldimann, in: Müller, Verkehrsrecht, SBVR Vol. IV, F Fn. 64 ad CM. 47). - Principio di causalità:
La fondamentale equivalenza delle vie di comunicazione pubbliche determina il principio di causalità previsto dalla legislazione in materia ferroviaria, secondo cui la parte responsabile della modificazione delle condizioni esistenti è tenuta ad assumere le relative spese. Paga colui che arriva dopo e modifica uno stato esistente. - Principio della partecipazione in proporzione ai vantaggi:
La parte responsabile della modificazione di un impianto è tenuta ad assumerne i costi unicamente in misura inversamente proporzionale ai vantaggi che ne trae la controparte.