Vigilanza nel traffico regionale viaggiatori: anche i Cantoni sono chiamati a fare la loro parte

Ordinare e finanziare il traffico regionale viaggiatori (TRV) è competenza congiunta di Confederazione e Cantoni. Questi ultimi partecipano anche alla vigilanza sul corretto impiego dei sussidi, con controlli nel processo di ordinazione e verifiche a cura dei propri organi di controllo delle finanze.

Banconote svizzere
Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente il traffico regionale viaggiatori – e congiuntamente provvedono anche alla relativa vigilanza.
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La direzione e il consiglio di amministrazione delle impese di trasporto sono responsabili davanti alla legge per la corretta gestione e rendicontazione finanziaria nel traffico regionale viaggiatori (TRV) sovvenzionato. Nell'ambito della propria attività di vigilanza, Confederazione e Cantoni sostengono le imprese nell’assunzione di questa responsabilità. L'esecuzione deve essere coordinata tra gli organi federali e cantonali (art. 8 della legge sui sussidi [LSu]). È questo un principio che vale anche e soprattutto nel TRV, dove le prestazioni sono ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, che le finanziano ciascuno con un contributo annuo di circa un miliardo di franchi collaborando anche nella relativa vigilanza. Nell'ambito della comune vigilanza si distinguono i seguenti due strumenti.

  • Nella procedura con cui l'UFT e gli uffici cantonali dei trasporti concedono i sussidi è previsto un ciclo di controlli volto a garantire che i fondi siano impiegati in maniera adeguata ed economica e che le prestazioni convenute siano fornite nella loro interezza, nella qualità dovuta nonché nel rispetto della legge e delle condizioni disposte. Gli uffici cantonali gestiscono la determinazione dell’offerta, l’esame delle offerte inoltrate e le trattative (art. 12 dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori [OITRV]). Pertanto, hanno una notevole responsabilità nel controllo delle prestazioni proposte e sono tenuti per legge a vigilare sull'impiego dei sussidi. Nello specifico, durante il processo di ordinazione valutano le prestazioni delle imprese di trasporto e ne verificano, sulla base della documentazione inoltrata, il rispetto delle disposizioni di legge, controllando ad esempio che non siano stati conteggiati costi indebiti o effettuati sovvenzionamenti trasversali. Gli uffici cantonali dispongono delle basi necessarie a tal fine: le imprese devono informare i Cantoni dai quali hanno ricevuto indennità (art. 5 dell'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie [OCIC]) e presentare, a questi e alla Confederazione, una documentazione minuziosa per la verifica dell'impiego dei sussidi (art. 6 cpv. 1 OCIC); gli uffici possono esigere ulteriori documenti nell’ambito della loro attività di controllo (art. 6 cpv. 3 OCIC) e numerose leggi cantonali sui contributi statali ne sanciscono la responsabilità per la vigilanza sui sussidi impiegati.
  • A completamento dei suddetti controlli, in virtù delle leggi federali e cantonali sul controllo delle finanze, sui sussidi e sui contributi statali gli organi di vigilanza finanziaria conducono verifiche indipendenti e approfondite volte a esaminare in funzione dei rischi regolarità, legittimità ed economicità delle prestazioni fornite. Gli organi di vigilanza finanziaria competenti in materia sono la Revisione dell'UFT, il Controllo federale delle finanze, nonché i Controlli cantonali delle finanze con obblighi e competenze sanciti di norma nelle leggi cantonali sul controllo delle finanze.

Nell'ambito di un recente rapporto della Commissione bernese della gestione relativo ai sussidi indebitamente percepiti da BLS, alcuni rappresentanti del Cantone hanno sostenuto che la vigilanza sul TRV debba ricadere sulla sola Confederazione. L'articolo 52 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), invocato in proposito, disciplina le competenze dell'UFT a livello federale, senza tuttavia stabilire che l'Ufficio rappresenti l'unica autorità di vigilanza. Nello specifico dei sovvenzionamenti si applicano in particolare le disposizioni delle leggi sui sussidi, sui contributi statali e sul controllo delle finanze.

Nel dibattito sulla vigilanza nel TRV talvolta si rileva che fino alla fine del 2018 l'UFT approvava il conto annuale delle imprese di trasporto con una lettera formale. Tuttavia, anche questa approvazione, ormai abrogata, non esentava i Cantoni dall'obbligo, sancito per legge, di disporre di processi autonomi di controllo e vigilanza condotti dai propri uffici dei trasporti pubblici e Controlli delle finanze.

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella vigilanza sul TRV sarà ulteriormente migliorata dall'UFT, sulla scorta di una raccomandazione formulata dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati dopo il caso AutoPostale. L'Ufficio ha adottato diverse misure, ad esempio per lo scambio d'informazioni e il coordinamento con i Cantoni nel controllo delle prestazioni. È inoltre previsto un confronto formale annuale tra Revisione dell'UFT, Controllo federale delle finanze e Controlli cantonali delle finanze. Le basi legali che saranno create con la revisione in corso della LTV consentiranno all'UFT di migliorare il dialogo tra gli organi di vigilanza finanziaria della Confederazione e le autorità cantonali sulle conclusioni delle verifiche condotte dagli organi federali.

 

UFT Attualtà n. 92 settembre 2021

Pensiline tuttora ammesse
In relazione a un progetto a Luterbach (SO), nell'opinione pubblica è sorta l'impressione che a causa di nuove disposizioni l'UFT non ammetta più la presenza di pensiline. Quest'informazione non è corretta. Le pensiline, come qualsiasi altro elemento dell'infrastruttura ferroviaria, vanno pianificate e progettate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di efficienza e possono essere finanziate nel quadro delle convenzioni sulle prestazioni per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

UFT Attualità n. 91 luglio 2021

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