Accordo sulle acque confinarie


Questo documento fornisce chiarimenti sull’interpretazione dell’Art.14 della Convenzione fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano.

Gli operatori di natanti non titolari di una concessione che effettuano un trasporto professionale di passeggeri sui laghi Maggiore e di Lugano, devono dotarsi di una “annotazione supplementare” per effettuare corse nelle acque territoriali dell’altro stato (l’Italia per le compagnie svizzere - La Svizzera per le compagnie italiane).

Questo documento contiene anche istruzioni sulla documentazione necessaria al rilascio dell’annotazione supplementare.

Le imprese svizzere dovranno fare richiesta all’indirizzo dell’Ufficio Federale dei Trasporti: Schifffahrt@bav.admin.ch mettendo in copia l’ufficio della navigazione della Motorizzazione Civile di Milano: navigazione.upmi@mit.gov.it.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/navigazione/prescrizioni/accordo-sulle-acque-confinarie.html