Su ogni natante devono essere a disposizione i mezzi di salvataggio necessari per ciascuna persona a bordo. Fanno eccezione i battelli a remi e le attrezzature nautiche idonee alla competizione che circolano sui laghi nella zona rivierasca interna o esterna (fino a 300 m dalla riva), perché in tale zona non vige l'obbligo di recare a bordo mezzi di salvataggio. È raccomandato, ma non obbligatorio, l'uso di giubbotti di salvataggio soprattutto in situazioni ad elevato rischio per la sicurezza.
Acque svizzere e di confine, escluso il lago di Costanza: i mezzi di salvataggio individuali, come i giubbotti di salvataggio con collo, devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N. La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per bambini al di sotto di 12 anni non è prescritta, tuttavia devono essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata. A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m2 deve trovarsi inoltre un mezzo di salvataggio (salvagente o giubbotto di salvataggio) che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio di 10 m. Sono altresì ammessi determinati strumenti di salvataggio collettivi, come ad esempio zattere gonfiabili o imbarcazioni di salvataggio, tuttavia il loro impiego è indicato soprattutto per i battelli (passeggeri) di grandi dimensioni.
A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio, l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Le attrezzature nautiche idonee alla competizione sono definite all'articolo 134a dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) e comprendono, tra l'altro, i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe e i gommoni idonei alla competizione, le tavole per lo stand-up paddling e altri natanti simili. Vengono fatte rientrare in questa categoria anche le cosiddette tavole da SUP (Stand up Paddle). L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento consiste in particolari giubbotti di salvataggio che offrono una maggiore libertà di movimento rispetto ai normali giubbotti di maggiori dimensioni.
Lago di Costanza: per ciascuna persona a bordo con un peso corporeo pari o superiore a 40 chilogrammi deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con collo e con spinta idrostatica di almeno 100 N; per ciascuna persona a bordo con un peso corporeo inferiore a 40 chilogrammi deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con collo di misura adeguata. Le navi da diporto con un motore di potenza superiore a 30 kW e le navi a vela con zavorra fissa devono essere inoltre dotate di un mezzo di salvataggio che possa essere gettato in acqua con una spinta idrostatica di almeno 100 N e una sagola galleggiante di almeno 10 metri di lunghezza. Sulle tavole ad aquilone (kite surf), le tavole a vela (wind surf), le imbarcazioni a vela con deriva o multiscafi, le canoe o i caiachi possono essere recati a bordo o indossati equipaggiamenti di aiuto al galleggiamento invece dei giubbotti di salvataggio.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134a
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 53
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 13.20
Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano Art. 4
Accordo fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano Art. 4