Posso importare un natante dall'estero? Quali sono le informazioni importanti da sape-re al riguardo?

I natanti che rispettano le disposizioni svizzere possono essere importati e immatricolati nel nostro Paese. Al momento dell'immatricolazione ricevono un contrassegno. Le disposizioni applicabili sono contenute nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI), la quale prevede, in particolare, che le imbarcazioni sportive sono assoggettate alla direttiva 2013/53/UE. Per i natanti con motore a combustione o dotati di generatore elettrico a motore si applica anche l'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat).

Al momento dell'importazione il natante deve essere sdoganato e tassato. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili presso l'Amministrazione federale delle dogane.

I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16 ONI) necessitano anche di una licenza di navigazione svizzera, rilasciata dal Servizio cantonale della navigazione competente. La licenza di navigazione è rilasciata se:

  • il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;
  • è stato fornito l’attestato dell’assicurazione sulla responsabilità civile;
  • è stato dimostrato lo sdoganamento o l’esonero fiscale;
  • il natante è stato sottoposto a un’ispezione.

Ogni Cantone può prevedere ulteriori condizioni per l'ammissione dei natanti (ad es. il certificato di un posto di stazionamento). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio della navigazione del Cantone in cui è previsto lo stazionamento del natante.

Normativa:

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 96

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 97

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 148g

Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere

Links:

Amministrazione federale delle dogane (AFD)

Servizi della navigazione

Direttiva UE 2013/53/UE

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/navigazione/faq-sf/804-v.html