I servizi cantonali della navigazione sono gli uffici preposti all'immatricolazione dei natanti per la circolazione sulle acque svizzere, ad eccezione dei natanti delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale, per i quali l'autorità competente è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Il rilascio della licenza di navigazione è subordinata in entrambi i casi al rispetto dei requisiti previsti. I natanti costruiti in serie possono disporre di un certificato del tipo e sono pertanto esonerati dall'ispezione ufficiale individuale cui normalmente è subordinato il rilascio della prima licenza di navigazione.
I Porti renani svizzeri sono preposti all'immatricolazione dei natanti che circolano sul Reno a valle di Rheinfelden e che presentano una lunghezza superiore a 20 m o il cui prodotto di lunghezza x larghezza x pescaggio è pari o superiore a 100 m3, come pure di tutti i battelli per passeggeri, i rimorchiatori, i rimorchiatori a spinta e i battelli per il trasporto di merci (Commissione per l'ispezione dei battelli, SUK). I natanti con una lunghezza inferiore a 20 m o il cui prodotto di lunghezza x larghezza x pescaggio è inferiore a 100 m3 vengono immatricolati dal servizio cantonale competente (servizio o polizia della navigazione).
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima è responsabile per gli yacht, le piccole imbarcazioni che navigano in acque estere e le navi marittime.
Normativa:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 97
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 100
Ordinanza sull'esame del tipo dei natanti
Convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza Art. 6
Legge federale sul registro del naviglio Art. 1
Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 8