Posso usare il flyboard o il jetlev in Svizzera?

In Svizzera le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto e non imbarcazioni sportive. È questo il caso anche quando vi è collegato un attrezzo nautico dotato di propulsione a idrogetto che permette a una persona di spostarsi sulla superficie dell'acqua, sott'acqua o in aria.

Secondo l'allegato 11 dell'ordinanza sulla navigazione interna, la potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto dipende fra l'altro dalle dimensioni del natante ed è limitata per i natanti di lunghezza pari o inferiore a 6,50 m. I natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m e quelli non sottoposti all'obbligo del contrassegno, ad esempio le tavole a vela, non possono essere dotati di motore. Nella pratica, tale divieto esclude di norma l'ammissione di flyboard e simili a titolo di imbarcazioni da diporto (v. anche domanda n. 504).

Un'ammissione sarebbe possibile soltanto se il natante trainante e l'attrezzo nautico sono classificati insieme come imbarcazione sportiva ai sensi della direttiva europea 94/25/CE o 2013/53/UE e se l'imbarcazione in oggetto dispone di una dichiarazione di conformità in corso di validità. Per informazioni dettagliate sulle condizioni di un'eventuale ammissione bisogna rivolgersi al Servizio della navigazione del rispettivo Cantone.

Normativa:

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 2

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 121

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139

Ordinanza sulla navigazione interna Allegato 11

Link:

Servizi cantonali della navigazione

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/navigazione/faq-sf/505-f.html